Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo  1,  comma  12,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  gia'  nella  disponibilita'
della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle  entrate
sono  quantificate  in  2.127  milioni  di  euro  per  l'anno   2021.
Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 e' abrogato. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2,  3,  4,
commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 186,1 milioni  di  euro  nel  2022,  che  aumentano,  in
termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7  milioni  di
euro per  l'anno  2021,  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni
di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023,  si
provvede: 
    a) quanto a 2.127 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al  comma  1,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per
l'anno 2021; 
    b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 22,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    c) quanto a  141  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto  in  termini  di
competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le  somme
da trasferire all'INPS a titolo  di  anticipazioni  di  bilancio  sul
fabbisogno  finanziario  delle  gestioni   previdenziali   nel   loro
complesso; 
    d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 147,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  in
termini di -saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni  di
euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e
125,89 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4,  comma
10, e 5. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.