Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, al comma 3, le parole «, ma il compenso liquidato non puo' essere aumentato in misura superiore al 40 per cento» sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, cosi' come modificato dal presente regolamento: «Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri). - 1. - 2. (Omissis). 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 4. - 6. (Omissis).».