Art. 2 
 
                Modifiche all'articolo 3 del decreto 
        del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 
 
  1. All'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  15
ottobre 2015, n. 227, al  comma  3,  le  parole  «,  ma  il  compenso
liquidato non puo' essere aumentato in misura  superiore  al  40  per
cento» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, cosi'
          come modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 3 (Criteri per la determinazione  del  compenso
          nell'espropriazione forzata di  beni  mobili  iscritti  nei
          pubblici registri). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  2,
          commi 2 e 3. 
                4. - 6. (Omissis).».