Art. 2 
 
Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di  approdi
temporanei e di  interventi  complementari  per  la  salvaguardia  di
                     Venezia e della sua laguna 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorita' di Sistema  Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia e' nominato  Commissario
straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da  1
a 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il  compito  di
procedere alla progettazione, all'affidamento  e  all'esecuzione  dei
seguenti interventi: 
    a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori  a
cinque nell'area di Marghera destinati anche  alle  navi  adibite  al
trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; 
    b) manutenzione  dei  canali  esistenti,  previa  valutazione  di
impatto ambientale; 
    c) interventi accessori per il miglioramento  dell'accessibilita'
nautica e della sicurezza della navigazione. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun  compenso,  gettone  di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 
  3. Fermo quanto previsto dai  commi  2  e  4  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario  straordinario,  al
fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, con proprio  provvedimento  puo'  rilasciare,  modificare  o
integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli  articoli
16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche'  disciplinare
l'utilizzo  dei  beni  demaniali,  interessati  o   coinvolti   dalla
realizzazione di detti interventi. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili adottato, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini  e  le  attivita'
connesse alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1,
nonche' una quota percentuale del quadro economico  degli  interventi
da realizzare eventualmente  da  destinare  alle  spese  di  supporto
tecnico. Per  il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione di detti interventi, il Commissario si  puo'  avvalere,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri economici degli interventi  da  realizzare  nell'ambito  della
percentuale individuata ai sensi del primo  periodo.  Il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a  due  sub-commissari.  L'eventuale
compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito  della  quota  percentuale
individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui  al
presente  comma  sono  desumibili  dal  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di  euro  per  l'anno
2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023,  42  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
5.