Art. 4 
 
   Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 
 
  1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole  «Per  gli  anni  2020  e
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2020,  2021  e
2022» e le parole «negli anni 2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»; 
    b) al comma 1, secondo periodo, le  parole  «per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022»; 
    c) al comma 2, primo periodo, le parole «per ciascuno degli  anni
2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022».