Art. 4 Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»; b) al comma 1, secondo periodo, le parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»; c) al comma 2, primo periodo, le parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».