Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42
milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno  2022,
15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro
per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024,  20  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro
per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024,  20  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno  2026,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro  per
l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali per 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021  e  2022  e  l'accantonamento  relativo   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno  2021
e 5 milioni di euro per l'anno 2022; 
    d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di  euro
per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2026, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di  euro
per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.