IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare  l'articolo  6,
secondo il quale  gli  enti  del  Terzo  settore  possono  esercitare
attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo
5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo  consentano  e
siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita'  di  interesse
generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di
regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3  luglio  2017,
n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie  e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto  all'insieme  delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate  nelle  attivita'  di
interesse generale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e
delle modalita' di funzionamento  della  Cabina  di  regia  istituita
presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   ai   sensi
dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore; 
  Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai  sensi
del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802  del
5 marzo 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i  limiti  ai
fini dell'esercizio, da  parte  degli  enti  del  Terzo  settore,  di
attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo
5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
               - Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). -  1. Il controllo preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) [i provvedimenti commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge
          24 febbraio 1992, n. 225]; 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                  1-bis.  Per  i  controlli  previsti  dalle  lettere
          f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la
          sezione centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
          la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
          disciplina del servizio civile  universale)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. 
              - Si riportano gli articoli  5,  6  e  97  del  decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n.  106),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.: 
                «Art. 5 (Attivita' di interesse generale). -  1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a) interventi e servizi sociali ai sensi  dell'art.
          1, commi 1 e 2, della legge 8  novembre  2000,  n.  328,  e
          successive   modificazioni,   e   interventi,   servizi   e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali  e
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281; 
                  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                  g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                  h) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale; 
                  i)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          culturali, artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,
          incluse  attivita',  anche  editoriali,  di  promozione   e
          diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
          delle attivita' di interesse generale di  cui  al  presente
          articolo; 
                  j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,
          ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto  1990,
          n. 223, e successive modificazioni; 
                  k)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
                  l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
                  m) servizi strumentali ad enti  del  Terzo  settore
          resi da enti composti in misura non inferiore  al  settanta
          per cento da enti del Terzo settore; 
                  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                  o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
          e  informazione,  di  promozione,  di  rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                  p)  servizi  finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
          recante revisione della disciplina in  materia  di  impresa
          sociale, di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106; 
                  q) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
          successive modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di
          carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare
          bisogni   sociali,   sanitari,   culturali,   formativi   o
          lavorativi; 
                  r) accoglienza umanitaria ed  integrazione  sociale
          dei migranti; 
                  s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2  della
          legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
                  t) organizzazione e gestione di attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                  u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,   cessione
          gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
          2016, n. 166, e successive modificazioni, o  erogazione  di
          denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
          di attivita' di interesse generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
                  v) promozione della cultura della legalita',  della
          pace tra i popoli, della nonviolenza  e  della  difesa  non
          armata; 
                  w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
          i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                  x) cura di procedure di adozione internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
                  y)  protezione  civile  ai  sensi  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
                  z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
              2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
          e di utilita' sociale di cui all'art.  1,  comma  1,  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei
          principi di cui agli articoli 1 e 2  del  presente  Codice,
          l'elenco delle attivita' di interesse generale  di  cui  al
          comma 1 puo' essere aggiornato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  si
          esprimono entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione
          del decreto,  decorsi  i  quali  quest'ultimo  puo'  essere
          comunque adottato.». 
                «Art. 6 (Attivita' diverse).  - 1. Gli enti del Terzo
          settore possono esercitare attivita' diverse da  quelle  di
          cui all'art. 5, a condizione che l'atto  costitutivo  o  lo
          statuto lo consentano  e  siano  secondarie  e  strumentali
          rispetto alle  attivita'  di  interesse  generale,  secondo
          criteri e limiti definiti  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97, tenendo
          conto  dell'insieme  delle  risorse,  anche  volontarie   e
          gratuite,  impiegate  in   tali   attivita'   in   rapporto
          all'insieme delle risorse,  anche  volontarie  e  gratuite,
          impiegate nelle attivita' di interesse generale.». 
                «Art. 97 (Coordinamento delle politiche di  governo).
          - 1. E' istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare,
          in raccordo con i ministeri  competenti,  le  politiche  di
          governo e le azioni di  promozione  e  di  indirizzo  delle
          attivita' degli enti del Terzo settore. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia: 
                a) coordina l'attuazione del presente codice al  fine
          di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la  coerenza
          ed esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento
          in ordine ai relativi decreti e linee guida; 
                b)  promuove  le  attivita'  di   raccordo   con   le
          amministrazioni   pubbliche   interessate,    nonche'    la
          definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni,
          anche  con  enti   privati,   finalizzati   a   valorizzare
          l'attivita' degli enti del Terzo  settore  e  a  sviluppare
          azioni di sistema; 
                c) monitora  lo  stato  di  attuazione  del  presente
          codice anche  al  fine  di  segnalare  eventuali  soluzioni
          correttive e di miglioramento. 
              3. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Cabina  di  regia  sono  stabilite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente codice, assicurando la presenza di  rappresentanti
          del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla
          Cabina  di  regia  e'  gratuita  e  non  da'  diritto  alla
          corresponsione di alcun compenso, indennita', emolumento  o
          rimborso spese comunque denominato. 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  il  testo  dell'art.  6   del   citato   decreto
          legislativo n. 117  del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per  il  testo  dell'art.  5   del   citato   decreto
          legislativo n. 117  del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.