Art. 2 Natura strumentale delle attivita' diverse 1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.