Art. 2
Natura strumentale delle attivita' diverse
1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto
alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente dal loro
oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la
realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.