Art. 2 
 
             Natura strumentale delle attivita' diverse 
 
  1.  Le  attivita'  diverse  di  cui  all'articolo  6  del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto
alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente  dal  loro
oggetto,  sono  esercitate  dall'ente  del  Terzo  settore,  per   la
realizzazione,   in   via   esclusiva,   delle   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo. 
 
          Note all'art. 2: 
               -  Per  il  testo  dell'art.  6  del  citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.