Art. 3 
 
              Natura secondaria delle attivita' diverse 
 
  1.  Le  attivita'  diverse  di  cui  all'articolo  6  del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie  rispetto
alle attivita' di interesse generale qualora, in  ciascun  esercizio,
ricorra una delle seguenti condizioni: 
    a) i relativi ricavi non siano superiori  al  30%  delle  entrate
complessive dell'ente del Terzo settore; 
    b) i relativi  ricavi  non  siano  superiori  al  66%  dei  costi
complessivi dell'ente del Terzo settore. 
  2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  il  carattere  secondario  delle
attivita' di cui all'articolo 6 del  medesimo  decreto,  l'organo  di
amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il  criterio  a
tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera
b), rientrano tra i costi complessivi  dell'ente  del  Terzo  settore
anche: 
    a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari  iscritti
nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle  ore
di  attivita'  di   volontariato   effettivamente   prestate,   della
retribuzione oraria lorda prevista per  la  corrispondente  qualifica
dai  contratti  collettivi,  di  cui  all'articolo  51  del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) le erogazioni gratuite di denaro e le  cessioni  o  erogazioni
gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; 
    c) la differenza  tra  il  valore  normale  dei  beni  o  servizi
acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria  e  il
loro costo effettivo di acquisto. 
  4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono
considerati, ne' al numeratore ne' al denominatore  del  rapporto,  i
proventi e gli oneri generati dal distacco del personale  degli  enti
del Terzo settore presso enti terzi. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per  il  testo  dell'art.  6   del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 13,  comma  6  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 13 (Scritture  contabili  e  bilancio).  -   6.
          L'organo  di   amministrazione   documenta   il   carattere
          secondario e strumentale delle attivita' di cui all'art.  6
          a seconda dei casi, nella relazione di missione  o  in  una
          annotazione in calce al rendiconto per cassa o  nella  nota
          integrativa al bilancio.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 17 (Volontario e attivita' di volontariato).  -
          1.  Gli  enti  del  Terzo  settore  possono  avvalersi   di
          volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e  sono
          tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari  che
          svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.». 
              - Si riporta  l'art.  51  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183): 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai  contratti  collettivi).
          - 1.  Salvo  diversa  previsione,  ai  fini  del   presente
          decreto, per contratti collettivi si intendono i  contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.».