Art. 4 
 
                         Obblighi e sanzioni 
 
  1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui  all'articolo  3,
comma 1, l'ente del Terzo settore ha  l'obbligo  di  effettuare,  nel
termine di trenta giorni dalla data di approvazione del  bilancio  da
parte dell'organo competente, apposita segnalazione  all'ufficio  del
Registro  unico  nazionale  territorialmente  competente   ai   sensi
dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
117,  nonche',  eventualmente,  agli  enti   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore  e'  tenuto
ad adottare, nell'esercizio successivo,  un  rapporto  tra  attivita'
secondarie  ed  attivita'  principali  di  interesse  generale   che,
applicando il medesimo criterio di calcolo  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno
pari  alla  misura  del   superamento   dei   limiti   nell'esercizio
precedente. 
  3.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  comma  2  o  di   omessa
segnalazione  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  del  Registro  unico
nazionale  territorialmente  competente  dispone   la   cancellazione
dell'ente  del  Terzo  settore  dal  Registro  medesimo,   ai   sensi
dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 19 maggio 2021 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riportano gli articoli 50 e 93 del citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art.  50  (Cancellazione  e  migrazione   in   altra
          sezione). -  1. La cancellazione di un  ente  dal  Registro
          unico nazionale avviene a seguito di  istanza  motivata  da
          parte  dell'ente  del   Terzo   settore   iscritto   o   di
          accertamento d'ufficio, anche a  seguito  di  provvedimenti
          della competente autorita' giudiziaria  ovvero  tributaria,
          divenuti  definitivi,   dello   scioglimento,   cessazione,
          estinzione dell'ente ovvero  della  carenza  dei  requisiti
          necessari per la permanenza nel  Registro  unico  nazionale
          del Terzo settore. 
              2. L'ente cancellato dal Registro unico  nazionale  per
          mancanza dei requisiti che vuole continuare  a  operare  ai
          sensi del codice civile deve preventivamente  devolvere  il
          proprio patrimonio  ai  sensi  dell'art.  9,  limitatamente
          all'incremento patrimoniale realizzato  negli  esercizi  in
          cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale. 
              3.  Se  vengono  meno  i  requisiti  per   l'iscrizione
          dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro  ma
          permangono quelli per l'iscrizione  in  altra  sezione  del
          Registro  stesso,  l'ente  puo'   formulare   la   relativa
          richiesta di migrazione che deve essere  approvata  con  le
          modalita' e  nei  termini  previsti  per  l'iscrizione  nel
          Registro unico nazionale. 
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  cancellazione   dal
          Registro,  e'   ammesso   ricorso   avanti   al   tribunale
          amministrativo competente per territorio.». 
                «Art. 93 (Controllo). - 1. I controlli sugli enti del
          Terzo settore sono finalizzati ad accertare: 
                  a) la sussistenza e  la  permanenza  dei  requisiti
          necessari all'iscrizione al Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore; 
                  b)  il  perseguimento  delle   finalita'   civiche,
          solidaristiche o di utilita' sociale; 
                  c)   l'adempimento   degli    obblighi    derivanti
          dall'iscrizione  al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore; 
                  d) il  diritto  di  avvalersi  dei  benefici  anche
          fiscali e del 5 per  mille  derivanti  dall'iscrizione  nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore; 
                  e) il corretto  impiego  delle  risorse  pubbliche,
          finanziarie e strumentali, ad essi attribuite. 
              2. Alle imprese sociali si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'art.  15  del  decreto  legislativo  recante
          revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale,
          di cui all'art. 1, comma  2,  lettera  c),  della  legge  6
          giugno 2016, n. 106. 
              3. L'ufficio del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore territorialmente competente esercita  le  attivita'
          di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1,
          nei confronti degli enti  del  Terzo  settore  aventi  sede
          legale   sul   proprio   territorio,    anche    attraverso
          accertamenti    documentali,    visite    ed     ispezioni,
          d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga
          a  conoscenza  di  atti  o  fatti  che  possano   integrare
          violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con
          riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In  caso
          di enti  che  dispongano  di  sedi  secondarie  in  regioni
          diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro
          unico nazionale del Terzo settore competente ai  sensi  del
          primo periodo  puo',  ove  necessario,  attivare  forme  di
          reciproca collaborazione e assistenza con i  corrispondenti
          uffici di altre regioni per  l'effettuazione  di  controlli
          presso le sedi operative, le articolazioni  territoriali  e
          gli  organismi  affiliati  degli  enti  di  terzo   settore
          interessati. 
              4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali
          che erogano risorse finanziarie o concedono  l'utilizzo  di
          beni immobili o strumentali di qualunque genere  agli  enti
          del  Terzo  settore  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
          statutarie di interesse generale,  dispongono  i  controlli
          amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma
          1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei
          beneficiari. 
              5. Le reti associative di  cui  all'art.  41,  comma  2
          iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale
          del Terzo settore e gli enti  accreditati  come  Centri  di
          servizio  per  il  volontariato  previsti   dall'art.   61,
          appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali, possono svolgere attivita' di  controllo
          ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei
          rispettivi aderenti. 
              6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          comma 5, le reti  associative  nazionali  ed  i  Centri  di
          servizio per il volontariato devono risultare  in  possesso
          dei requisiti tecnici  e  professionali  stabiliti  con  il
          decreto di cui all'art. 96, tali da garantire  un  efficace
          espletamento delle attivita' di controllo. L'autorizzazione
          e' rilasciata  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza  e  mantiene  validita'  fino  alla   avvenuta
          cancellazione della rete associativa dall'apposita  sezione
          del Registro unico nazionale del Terzo  settore,  ai  sensi
          dell'art. 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai
          sensi  dell'art.  66  o  fino  alla  revoca  della   stessa
          autorizzazione di cui al  comma  5,  disposta  in  caso  di
          accertata inidoneita' della rete associativa o  del  Centro
          di servizio ad  assolvere  efficacemente  le  attivita'  di
          controllo nei confronti dei  propri  aderenti.  Decorso  il
          predetto termine di  novanta  giorni,  l'autorizzazione  si
          intende rilasciata. 
              7.  L'attivita'  di  controllo  espletata  dalle   reti
          associative nazionali e  dai  Centri  di  servizio  per  il
          volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo  e'
          sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali.».