Art. 10 
 
Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi
                            antipirateria 
 
  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
fino  al  31  marzo  2022  non  e'  richiesto   il   corso   previsto
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12  luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n.  130,  per  le  guardie  giurate  da  impiegare  in  servizi
antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica  il
regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato
decreto-legge n. 107 del 2011.