Art. 11 
 
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 
 
  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per  il  sostegno
delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui  all'articolo   2   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, e' destinata  in  via  prioritaria
alle attivita' che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure  di  prevenzione
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020,  n.  35.  Per  l'attuazione  della  presente  disposizione   si
applicano, in quanto compatibili, le misure  attuative  previste  dal
predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.