Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto  dal  presente
decreto, quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  19  del  2020,  dal
decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 
  2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di  cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52
del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1,
del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 621, e' inserito il seguente: 
    «621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
assicura  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  mediante   risposta
telefonica  o  di  posta  elettronica,   per   l'acquisizione   delle
certificazioni  verdi   COVID-19,   di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Per  il  servizio  di  assistenza
tecnica per l'acquisizione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti  dal  comma  3,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.