Art. 2 
 
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16
                         maggio 2020, n. 33 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 16 le parole «e  sue  eventuali  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    b) il comma 16-quinquies e' abrogato; 
    c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: 
      «16-septies. Sono denominate: 
        a)   "Zona   bianca":   le   regioni   nei   cui    territori
alternativamente: 
          1) l'incidenza settimanale dei contagi e'  inferiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 
          2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore
a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due  seguenti
condizioni: 
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  15  per
cento; 
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al
10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'; 
        b)   "Zona   gialla":   le   regioni   nei   cui    territori
alternativamente: 
          1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore
a 50 e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che
ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 
          2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  30  per
cento; 
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla
base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia'
esistenti e destinati ad altre attivita'; 
        c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nelle  lettere
a), b) e d); 
        d) "Zona rossa": le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000
abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
          1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 
          2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'  superiore  al  30  per
cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'.».