Art. 3 
 
                Impiego certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9
e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far
data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; 
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5; 
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di
cui all'articolo 5-bis; 
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino', di cui all'articolo 8-ter; 
      i) concorsi pubblici. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle
zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di
cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le
singole zone. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo.». 
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il
comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma  1,  2-quater,  5,  8-bis,
comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».