Art. 4 
 
          Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e
dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
dei reparti delle strutture ospedaliere»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per
cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In
zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50
per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di
spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di
linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli
aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita'
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
        2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano
anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle
competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle
rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi
internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi
da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita
non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima  autorizzata
all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e  a  1.000
per gli  impianti  al  chiuso.  Le  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»; 
      2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «In  zona»  sono
inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso; 
      3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati; 
    d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le  parole  "In  zona"  sono
inserite le seguenti: «bianca e»; 
    e) all'articolo 9: 
      1) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«La  certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'
rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione  di
una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV
2  e  ha  validita'   dal   quindicesimo   giorno   successivo   alla
somministrazione.»; 
      2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  8  continuano  ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»; 
      3)  al  comma  10,  terzo  periodo,  le  parole   «Nelle   more
dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse; 
    f) all'articolo 13: 
      1) al comma 1,  le  parole  «e  8-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui  al  comma  4
dell'articolo 9-bis, commesse in  giornate  diverse,  si  applica,  a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della  chiusura  dell'esercizio  o  dell'attivita'  da  uno  a  dieci
giorni.»; 
      2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».