Art. 5 
 
  Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa  con  il  Ministro  della
salute, un protocollo  d'intesa  con  le  farmacie  e  con  le  altre
strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30  settembre  2021
la somministrazione di test antigenici rapidi per la  rilevazione  di
antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il  protocollo
tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni. 
  2. Al fine di contribuire  al  contenimento  dei  costi  dei  testi
antigenici rapidi di cui al comma 1,  e'  autorizzata  a  favore  del
Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di  45  milioni
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che  sono,  per
il medesimo anno, corrispondentemente  incrementate.  Il  Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette  risorse  alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla  base  dei
dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.  Al  relativo  onere,
pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle  modifiche  di
cui al comma 3. 
  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono  sostituite
dalle parole «2021, 2022 e 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «, a 55  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021
e a 55 milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.