Art. 5
Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della
salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre
strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021
la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo
tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi
antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a favore del
Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per
il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei
dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di
cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite
dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021
e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.