Art. 9 
 
     Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilita' 
 
  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 ottobre 2021». 
  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
modificato dal presente articolo. 
  3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo,  pari  a
16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
    a) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.