La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Il Governo fornisce altresi' alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione del PNRR. 4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR. 5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalita' definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti: a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorita' trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parita' di genere e i giovani; b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti. 6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalita' di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS». 7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attivita' delle Camere, anche in forma congiunta, nonche' l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Cingolani, Ministro della transizione ecologica Franceschini, Ministro della cultura Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Avvertenza: Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario.