La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e   prime   misure   di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento  delle  procedure,  e'  convertito  in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2.  Al  fine  di  monitorare  l'efficace  attuazione  dei  progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  il
rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono  essere
completati sulla base del calendario concordato  con  le  istituzioni
europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti
le informazioni e i  documenti  utili  per  esercitare  il  controllo
sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per  gli  investimenti
complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  3. Il  Governo  fornisce  altresi'  alle  Commissioni  parlamentari
competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti  necessari
allo svolgimento dei loro compiti, anche al  fine  di  prevenire,  di
rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione
del PNRR. 
  4. Il Governo trasmette,  inoltre,  alle  Commissioni  parlamentari
competenti i documenti, riguardanti le materie  di  competenza  delle
medesime,  inviati  agli  organi  dell'Unione  europea  relativamente
all'attuazione del PNRR. 
  5.  Sulla  base  delle  informazioni  ricevute   e   dell'attivita'
istruttoria svolta,  anche  in  forma  congiunta,  con  le  modalita'
definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni  parlamentari
competenti: 
    a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR  e  i  progressi
compiuti nella sua attuazione, anche  con  riferimento  alle  singole
misure, con particolare attenzione al rispetto  e  al  raggiungimento
degli obiettivi inerenti  alle  priorita'  trasversali  del  medesimo
Piano,  quali  il  clima,  il  digitale,  la  riduzione  dei   divari
territoriali, la parita' di genere e i giovani; 
    b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai  fini
della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti. 
  6. Le Camere possono stipulare con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  una  convenzione  per  disciplinare  le  modalita'  di
fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal  Sistema  informativo
unitario «ReGiS». 
  7. I Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica,  al   fine   di   favorire   lo   svolgimento   congiunto
dell'attivita' istruttoria  utile  al  controllo  parlamentare  e  di
potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici  della
contabilita' e della finanza  pubblica  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari  competenti,  adottano  intese  volte  a  promuovere  le
attivita'  delle  Camere,   anche   in   forma   congiunta,   nonche'
l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive  strutture  di
supporto tecnico. 
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 luglio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
                                Colao,  Ministro  per   l'innovazione
                                tecnologica e la transizione digitale 
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica 
 
                                Franceschini, Ministro della cultura 
 
                                Giovannini,      Ministro       delle
                                infrastrutture  e   della   mobilita'
                                sostenibili 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          129 del 31 maggio 2021. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in  questo  stesso  Supplemento
          Ordinario.