Art. 2 
 
Termini e modalita' per l'esercizio della facolta' di  adesione  alla
  gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, i  dipendenti  in  servizio  ed  i  pensionati  di  cui
all'articolo 1 che, alla data del  1°  gennaio  2020,  non  risultano
iscritti  alla  gestione  unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e
sociali di cui all'articolo 1, comma 245,  della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  possono  aderire  alla  medesima   gestione   previa
comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  485  della  citata
          legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  245  della  citata
          legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.