Art. 2 Termini e modalita' per l'esercizio della facolta' di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.