Art. 3 Effetti della comunicazione di adesione 1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui e' presentata la comunicazione medesima. 2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.