Art. 3 
 
               Effetti della comunicazione di adesione 
 
  1. La comunicazione di adesione  di  cui  all'articolo  2  comporta
l'iscrizione alla gestione unitaria delle  prestazioni  creditizie  e
sociali e il relativo obbligo  contributivo  a  decorrere  dal  primo
giorno utile del mese in cui e' presentata la comunicazione medesima. 
  2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e' irrevocabile ai sensi dell'articolo 1,  comma  485,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  485  della  citata
          legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.