Art. 4 
 
                Contribuzione e aliquote contributive 
 
  1. Per i dipendenti in servizio di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo  pari
allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di
cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e  10,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. 
  2.  L'aliquota  contributiva  applicabile  ai  pensionati  di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per  cento
dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo  3,  comma
2, primo periodo, del decreto 7  marzo  2007,  n.  45,  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni
fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta
e' pari al trattamento minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo  e'  automaticamente
adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo
delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 
  3. Il contributo  e'  prelevato  mediante  ritenuta  mensile  sugli
emolumenti corrisposti all'iscritto. 
  4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e
non e' rimborsabile. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il comma  242  dell'art.  1  della  citata
          legge n. 662 del 1996: 
                «242.  Il  contributo  obbligatorio  per  il  credito
          previsto dall'art.  37,  secondo  comma,  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per  cento  della
          retribuzione contributiva  e  pensionabile  determinata  ai
          sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335.». 
              - Si riporta l'art. 2, commi 9  e  10,  della  legge  8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
                «9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
          delle Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  iscritti  alle
          forme di previdenza esclusive  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, nonche' per le altre categorie di  dipendenti
          iscritti alle predette forme di previdenza, si applica,  ai
          fini  della  determinazione  della  base   contributiva   e
          pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
          Ministro  del  tesoro   sono   definiti   i   criteri   per
          l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
          comunque denominati corrisposti ai dipendenti  in  servizio
          all'estero. 
                10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'art. 15 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello previsto  dall'art.  15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007: 
                «2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati
          e' pari allo 0,15%  dell'ammontare  lordo  della  pensione.
          Nessun contributo e' dovuto dai titolari di pensione fino a
          600 euro lorde mensili. Tale  ultimo  importo  e'  adeguato
          dall'INPDAP  prendendo  a  riferimento  le  variazioni  del
          trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  fondo
          pensioni dei lavoratori dipendenti.».