Art. 4 Contribuzione e aliquote contributive 1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta e' pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e' automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto. 4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Note all'art. 4: - Si riporta il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996: «242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.». - Si riporta l'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.». - Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007: «2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e' dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.».