Art. 5 
 
                               Rinvio 
 
  1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1,  2,
3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16
del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica  e  all'articolo  4,  del
decreto 7 marzo 2007,  n.  45  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 maggio 2021 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
          Franco          
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. 1999 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,
          11, 12, 13, 14, 15, 16 del citato decreto n. 463 del 1998: 
                «Art. 1 (Istituzione della gestione unitaria autonoma
          delle prestazioni creditizie e sociali.  Finalita').  -  1.
          Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i  dipendenti
          dell'amministrazione pubblica INPDAP  -  e'  istituita,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, la gestione  unitaria  autonoma  delle  prestazioni
          creditizie e sociali,  la  quale  assicura  la  continuita'
          delle prestazioni in  corso  e  provvede,  armonizzando  la
          preesistente normativa  ed  unificando  gli  interventi  in
          favore degli iscritti: 
                  a) all'erogazione di prestiti  annuali  e  biennali
          fino al doppio della retribuzione contributiva mensile,  di
          prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto
          della retribuzione  nonche'  di  mutui  ipotecari  a  tassi
          agevolati; 
                  b) alla costituzione di  garanzia  a  favore  degli
          istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti; 
                  c) all'ammissione in convitto, nei  centri  vacanza
          estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli
          e degli orfani degli iscritti; 
                  d) al conferimento di borse di studio in favore dei
          figli e degli orfani degli iscritti; 
                  e)  all'ammissione  in  case  di  soggiorno   degli
          iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonche' al
          ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti
          non autosufficienti; 
                  f) ad altre prestazioni a  carattere  creditizio  e
          sociale a favore  degli  iscritti  e  dei  loro  familiari,
          istituite con delibera  del  consiglio  di  amministrazione
          dell'INPDAP, adottate sulla base  delle  linee  strategiche
          definite  dal  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  nel
          rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione. 
                2.  Al  fine  di  assicurare   l'espletamento   delle
          attivita'  sociali,  sulla  base  delle  linee  strategiche
          definite dal  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  puo'
          essere   disposta,   con   delibera   del   consiglio    di
          amministrazione,  che  ne  disciplina  anche  gli   aspetti
          economici, l'utilizzazione a  titolo  oneroso  di  immobili
          dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.». 
                «Art. 2 (Finanziamento e modalita' di versamento  del
          contributo obbligatorio). - 1. La gestione di cui  all'art.
          1 del presente regolamento e' finanziata con il  contributo
          obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662.  Tale  contributo  e'  versato
          all'INPDAP dalle amministrazioni ed  enti  di  appartenenza
          degli iscritti con le stesse modalita' previste per  quello
          concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il
          diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni  ed  enti
          sulla   retribuzione   mensilmente   erogata   ai    propri
          dipendenti. Il contributo non e' rimborsabile ancorche' non
          siano state erogate prestazioni.». 
                «Art. 3 (Anticipazioni da altre gestioni).  -  1.  La
          gestione unitaria delle prestazioni  creditizie  e  sociali
          puo'   ottenere,   per    le    finalita'    istituzionali,
          anticipazioni  a  titolo  oneroso  dalle   altre   gestioni
          dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale
          corrente al momento dell'anticipazione. 
                2. Con le stesse modalita' e tassi di  interesse,  la
          gestione unitaria puo' a sua volta effettuare anticipazioni
          in favore di altre gestioni autonome.». 
                «Art. 4 (Patrimonio ed entrate). - 1.  Il  patrimonio
          della gestione  unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e
          sociali e' costituito da: 
                  a) beni immobili strumentali; 
                  b) partecipazioni a fondi immobiliari; 
                  c) titoli di stato o garantiti dallo Stato; 
                  d) disponibilita' liquide; 
                  e) anticipazioni, mutui attivi e  passivi  e  altri
          crediti e debiti; 
                  f) fondi di  ammortamento,  di  rinnovamento  e  di
          copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 
                  g) fondi di riserva. 
                Le entrate della gestione sono costituite: 
                  a) dal contributo obbligatorio  previsto  dall'art.
          1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  b) dalle rendite e dagli  interessi  dei  beni  del
          patrimonio e, in particolare, degli interessi dei  prestiti
          e mutui ipotecari concessi; 
                  c) dal contributo per spese  di  amministrazione  e
          dal premio compensativo  dei  rischi  delle  operazioni  di
          credito; 
                  d) dalle quote di  partecipazione  al  costo  delle
          prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.». 
                «Art. 5 (Contabilita' e  amministrazione).  -  1.  La
          gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha
          propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria. 
                2.  La   rappresentazione   dei   relativi   fenomeni
          contabili e' effettuata sulla base delle disposizioni e con
          le modalita' previste per le altre  gestioni  autonome  nel
          regolamento di contabilita' e amministrazione dell'INPDAP. 
                3. Nei confronti della gestione operano  i  controlli
          previsti  in  via  generale  per   l'INPDAP   dal   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'  dal
          regolamento di organizzazione e  funzionamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  1997,
          n. 368.». 
                «Art. 6  (Decorrenza  e  cessazione  dell'iscrizione.
          Reiscrizione). - 1.  Il  personale  iscritto  al  Fondo  di
          previdenza e credito per i  dipendenti  civili  e  militari
          dello Stato e loro superstiti e alle  casse  pensioni  gia'
          amministrate dalla Direzione  generale  degli  istituti  di
          previdenza del Ministero del  tesoro  e'  obbligatoriamente
          iscritto   alla   gestione   unitaria   delle   prestazioni
          creditizie e sociali, ai sensi dell'art.  1,  commi  242  e
          243, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  ,  con  effetto
          dalla data  di  decorrenza  del  trattamento  economico  di
          attivita' e fino alla data di cessazione dal  servizio  per
          qualunque causa. 
                2.  Sono   altresi'   iscritti   gli   ufficiali   in
          ausiliaria, cosi' come previsto  dalla  legge  21  febbraio
          1963, n. 252 e dall'art. 141,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092.  Il
          contributo obbligatorio dello 0,35% versato a  tale  titolo
          non e' rimborsabile,  ancorche'  non  siano  state  erogate
          prestazioni. 
                3.  Per  i  dipendenti  cessati   dall'iscrizione   e
          nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione
          e' utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.». 
                «Art.  7  (Criteri  e  limiti  alla  concessione   di
          prestiti). - 1.  Per  la  concessione  dei  prestiti  e  la
          definizione  delle  relative   modalita'   di   erogazione,
          l'INPDAP   adotta,   con   delibera   del   consiglio    di
          amministrazione ed in coerenza  con  le  linee  strategiche
          fissate dal consiglio di indirizzo  e  vigilanza,  appositi
          criteri nei quali  potranno  anche  essere  fissati  limiti
          all'ammontare  della   prestazione,   in   relazione   alle
          disponibilita'  di  bilancio  e/o  ai  motivi   addotti   a
          fondamento della richiesta. 
                2. Tali criteri dovranno tener conto delle  effettive
          situazioni di bisogno  documentate  dall'iscritto  e  della
          loro gravita',  dando  particolare  rilievo  alle  esigenze
          derivanti da  gravi  malattie,  da  disastri  naturali,  da
          eventi familiari, dall'acquisto  o  ristrutturazione  della
          casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonche'  da  altre
          situazioni che saranno ritenute meritevoli  di  tutela  con
          delibera del  consiglio  di  amministrazione,  adottata  ai
          sensi del comma precedente.». 
                «Art. 8 (Revocabilita' della concessione). - 1.  Fino
          all'estinzione  del  mandato   di   pagamento   concernente
          l'erogazione  della  prestazione,   il   provvedimento   di
          concessione puo' essere revocato  qualora  si  accerti  che
          esisteva o e'  sopravvenuto  un  motivo  di  diniego  o  di
          limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.». 
                «Art. 9 (Requisiti  per  accedere  alle  prestazioni.
          Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi).  -  1.
          In relazione alle linee strategiche fissate  dal  consiglio
          di indirizzo e vigilanza, il consiglio  di  amministrazione
          determina  i  requisiti  necessari  per   usufruire   delle
          prestazioni creditizie, le modalita'  di  ammortamento,  la
          misura  delle  spese  di  amministrazione  e   del   premio
          compensativo dei rischi dell'operazione nonche' i  casi  di
          estinzione anticipata e di rinnovo. 
                2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie
          da erogare puo' essere modificato con le modalita' indicate
          nel  comma  precedente,   previa   approvazione   dell'atto
          deliberativo assunto da parte del  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
                3. Il consiglio di amministrazione, con proprio  atto
          deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione  e
          il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a  copertura
          del  mancato  recupero  delle  somme  erogate,  una   volta
          esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.». 
                «Art. 11  (Beneficiari).  -  1.  Hanno  diritto  alle
          prestazioni sociali tutti gli iscritti di  cui  all'art.  6
          del presente regolamento. In particolare: 
                  a) i figli e gli orfani degli iscritti in  servizio
          o  in  quiescenza  potranno  usufruire  dell'ammissione  ai
          convitti e ai  centri  vacanze  estivi  in  Italia  e  alle
          vacanze studio  all'estero,  nonche'  del  beneficio  delle
          borse di studio; 
                  b) gli iscritti  cessati  dal  servizio  e  i  loro
          coniugi potranno usufruire dell'ammissione  nelle  case  di
          soggiorno. 
                2. I  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  hanno
          altresi' diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale
          istituita ai sensi dell'art. 1, lettera  f),  del  presente
          regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi
          atti deliberativi.». 
                «Art.  12  (Quota  di   partecipazione   alle   spese
          generali). - 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base
          delle linee strategiche fissate dal consiglio di  indirizzo
          e vigilanza, con propria deliberazione, puo' prevedere  che
          a carico dei  beneficiari  delle  prestazioni  sociali  sia
          posta una quota  di  partecipazione  alle  spese  generali,
          determinandone  altresi'  l'ammontare  e  le  modalita'  di
          versamento sulla base  di  criteri  ispirati  a  misure  di
          equita' sociale, che tengano conto della  composizione  del
          nucleo familiare e del relativo reddito.». 
                «Art.  13  (Requisiti,  criteri   e   modalita'   per
          l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni
          di natura economica). - 1. I requisiti  per  accedere  alle
          singole prestazioni sociali, i criteri e le  modalita'  per
          l'erogazione  delle  stesse,  nonche'   l'ammontare   delle
          prestazioni aventi contenuto economico sono  stabiliti,  in
          coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio  di
          indirizzo  e  vigilanza,  con  delibera  del  consiglio  di
          amministrazione.». 
                «Art. 14 (Convenzioni con enti e privati). -  1.  Con
          lo  stesso  procedimento  indicato  nell'art.  13,  possono
          essere  stipulate  convenzioni  per   la   gestione   delle
          attivita'  sociali  e  per   garantire   l'ospitalita'   di
          beneficiari  delle  prestazioni  sociali  presso  strutture
          gestite da enti pubblici o privati ovvero  per  consentire,
          in presenza  di  disponibilita'  di  posti,  l'accoglimento
          nelle strutture  dell'Istituto  di  soggetti  assistiti  da
          altri enti  pubblici  prevedendo  quote  di  partecipazione
          differenziate rispetto a quelle  riservate  ai  beneficiari
          iscritti e ai loro familiari.». 
                «Art.  15  (Prestiti  e  sovvenzioni  in   corso   di
          ammortamento). - 1. Sono trasferiti alla gestione  unitaria
          delle prestazioni creditizie e sociali: 
                  a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza
          1° dicembre 1996; 
                  b) i rapporti giuridici ed economici in  atto  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   presente   regolamento
          concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal
          Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e  dal
          Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali; 
                  c) i beni immobili pervenuti ai  predetti  Fondi  a
          titolo gratuito e  con  specifica  destinazione  d'uso  per
          finalita'  sociali  in  conseguenza  di  donazione   o   di
          provvedimenti normativi (convitto di Spoleto,  convitto  di
          Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro). 
                2. Restano di proprieta' dei fondi indicati nel comma
          precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso  dai
          fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento  delle
          attivita'  sociali.  Essi  peraltro  continuano  ad  essere
          utilizzati a titolo  gratuito  per  le  medesime  finalita'
          dalla  gestione  autonoma  unitaria  del  credito  e  delle
          attivita' sociali, sulla quale gravano le relative spese di
          manutenzione.». 
                «Art. 16 (Rinvio). - 1. Per tutto quanto non previsto
          dal presente  regolamento,  si  applicano  le  disposizioni
          concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti
          civili e militari dello Stato  e  loro  superstiti  nonche'
          quelle  contenute  nel   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180   e   nel   relativo
          regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.». 
              - Si riporta l'art. 4 del  citato  decreto  n.  45  del
          2007: 
                «Art. 4 (Prolungamento della cessione). - 1. In  caso
          di cessione contratta dal dipendente  in  servizio  per  un
          periodo eccedente il limite di cui all'art. 23 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,  la
          medesima si estende sulla pensione in misura non  superiore
          al quinto valutato al netto delle ritenute erariali. 
                2. Qualora l'importo della cessione superi la  misura
          di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta
          da operare sulla pensione in misura corrispondente  a  tale
          limite,  comunicando  l'avvenuta  variazione   all'istituto
          creditore ed al pensionato. 
                3. Il  prolungamento  sulla  pensione  e'  comunicato
          all'INPDAP     dall'amministrazione     di     appartenenza
          dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.».