Art. 5 Rinvio 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. 1999
Note all'art. 5: - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del citato decreto n. 463 del 1998: «Art. 1 (Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP - e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuita' delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti: a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonche' di mutui ipotecari a tassi agevolati; b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti; c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti; d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti; e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonche' al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti; f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione. 2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, puo' essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.». «Art. 2 (Finanziamento e modalita' di versamento del contributo obbligatorio). - 1. La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento e' finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo e' versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalita' previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non e' rimborsabile ancorche' non siano state erogate prestazioni.». «Art. 3 (Anticipazioni da altre gestioni). - 1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali puo' ottenere, per le finalita' istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione. 2. Con le stesse modalita' e tassi di interesse, la gestione unitaria puo' a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.». «Art. 4 (Patrimonio ed entrate). - 1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' costituito da: a) beni immobili strumentali; b) partecipazioni a fondi immobiliari; c) titoli di stato o garantiti dallo Stato; d) disponibilita' liquide; e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti; f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; g) fondi di riserva. Le entrate della gestione sono costituite: a) dal contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi; c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito; d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.». «Art. 5 (Contabilita' e amministrazione). - 1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria. 2. La rappresentazione dei relativi fenomeni contabili e' effettuata sulla base delle disposizioni e con le modalita' previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilita' e amministrazione dell'INPDAP. 3. Nei confronti della gestione operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.». «Art. 6 (Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione). - 1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e' obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. 2. Sono altresi' iscritti gli ufficiali in ausiliaria, cosi' come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non e' rimborsabile, ancorche' non siano state erogate prestazioni. 3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione e' utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.». «Art. 7 (Criteri e limiti alla concessione di prestiti). - 1. Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalita' di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilita' di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. 2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravita', dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonche' da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.». «Art. 8 (Revocabilita' della concessione). - 1. Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione puo' essere revocato qualora si accerti che esisteva o e' sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.». «Art. 9 (Requisiti per accedere alle prestazioni. Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi). - 1. In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalita' di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonche' i casi di estinzione anticipata e di rinnovo. 2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare puo' essere modificato con le modalita' indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.». «Art. 11 (Beneficiari). - 1. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all'art. 6 del presente regolamento. In particolare: a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero, nonche' del beneficio delle borse di studio; b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno. 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno altresi' diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell'art. 1, lettera f), del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.». «Art. 12 (Quota di partecipazione alle spese generali). - 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, puo' prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresi' l'ammontare e le modalita' di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equita' sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.». «Art. 13 (Requisiti, criteri e modalita' per l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica). - 1. I requisiti per accedere alle singole prestazioni sociali, i criteri e le modalita' per l'erogazione delle stesse, nonche' l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.». «Art. 14 (Convenzioni con enti e privati). - 1. Con lo stesso procedimento indicato nell'art. 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attivita' sociali e per garantire l'ospitalita' di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilita' di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.». «Art. 15 (Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento). - 1. Sono trasferiti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza 1° dicembre 1996; b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali; c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per finalita' sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro). 2. Restano di proprieta' dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attivita' sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesime finalita' dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attivita' sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.». «Art. 16 (Rinvio). - 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonche' quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.». - Si riporta l'art. 4 del citato decreto n. 45 del 2007: «Art. 4 (Prolungamento della cessione). - 1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali. 2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato. 3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.».