IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri» e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 10; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 35; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»  e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 7; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 
  Ritenuto di dover adeguare  l'organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle disposizioni di cui
agli articoli 1, 2 e 5 del  citato  decreto-legge  n.  22  del  2021,
nonche' al richiamato articolo 35 del decreto legislativo n. 300  del
1999, anche attraverso una differente distribuzione all'interno delle
aree del personale di livello non dirigenziale; 
  Visto il verbale dell'incontro tenutosi in data 14 maggio 2021  con
le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  a  seguito
della convocazione con nota prot. n. 21506 dell'11 maggio 2021; 
  Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
                        dicembre 2020, n. 190 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre
2020, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1: 
        1.1  alla  lettera  a),  le  parole  «Dipartimento   per   la
programmazione, le infrastrutture di trasporto a  rete  e  i  sistemi
informativi» sono sostituite dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  la
programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a
rete, informativi e statistici»; 
        1.2 alla  lettera  b),  le  parole  «Dipartimento  per  opere
pubbliche, le risorse umane  e  strumentali»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,   le   politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse  umane  e
strumentali»; 
        1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i  trasporti
e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Dipartimento  per
la mobilita' sostenibile»; 
      2) al comma 2, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Presso ciascun Dipartimento  e'  istituito  un  Ufficio  di  livello
dirigenziale non generale a supporto delle attivita' trasversali  del
Capo Dipartimento. A ciascun  Ufficio  di  supporto  e'  preposto  un
dirigente  di  livello  non  generale,  nel  limite  del  contingente
previsto dall'articolo 16, comma 2.»; 
      3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        3.1 le  parole  «Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le
risorse  umane  e  strumentali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Dipartimento per  le  opere  pubbliche,  le  politiche  abitative  e
urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 
        3.2 le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1  alla  lettera  a),  le  parole  «Dipartimento   per   la
programmazione, le infrastrutture di trasporto a  rete  e  i  sistemi
informativi» sono sostituite dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  la
programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a
rete, informativi e statistici»; 
        1.2 alla  lettera  b),  le  parole  «Dipartimento  per  opere
pubbliche, le risorse umane  e  strumentali»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,   le   politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse  umane  e
strumentali»; 
        1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i  trasporti
e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Dipartimento  per
la mobilita' sostenibile»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Dipartimento  per
la  programmazione  strategica,  i   sistemi   infrastrutturali,   di
trasporto a rete, informativi e statistici»; 
      2) al comma 1, le parole «Dipartimento per  la  programmazione,
le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi  informativi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  la   programmazione
strategica, i  sistemi  infrastrutturali,  di  trasporto  a  rete,  i
sistemi informativi e statistici»; 
      3) al comma 4, dopo la lettera p),  e'  aggiunta  la  seguente:
«p-bis) rapporti internazionali in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro;»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Dipartimento  per
le  opere  pubbliche,   le   politiche   abitative   e   urbane,   le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 
      2) al comma 1: 
        2.1.  all'alinea,  le  parole:  «Dipartimento  per  le  opere
pubbliche, le risorse umane  e  strumentali»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,   le   politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse  umane  e
strumentali»; 
        2.2.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la
riqualificazione urbana e gli interventi speciali»; 
        2.3.  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «c)
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali
e della gestione sostenibile del Ministero»; 
      3) al comma 2: 
        3.1 all'alinea, le parole «Direzione generale per  l'edilizia
statale abitativa e gli interventi speciali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Direzione generale per l'edilizia  statale,  le  politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»; 
        3.2    alla    lettera    e),    le     parole     «attivita'
tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni  statali  di
competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per
l'individuazione delle zone sismiche e delle norme  tecniche  per  le
costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni tecnico-amministrative a
supporto della definizione dei  criteri  per  l'individuazione  delle
zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni proposte  dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici»; 
        3.3 alla lettera i), le parole «disciplina  delle  locazioni,
dell'edilizia, dell'urbanistica e  dell'espropriazione  per  pubblica
utilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «valutazioni  e  proposte
relative   alla   disciplina    delle    locazioni,    dell'edilizia,
dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze degli enti locali»; 
        3.4 alla lettera z), le parole «attivita' per la salvaguardia
di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' per la  tutela
e la salvaguardia della laguna di Venezia;»; 
        3.5 alla lettera aa), le parole «interventi connessi  a  Roma
Capitale e al Giubileo fuori Lazio» sono sostituite  dalle  seguenti:
«programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli  interventi  di
costruzione, ampliamento, manutenzione,  adeguamento,  risanamento  e
restauro  sul  patrimonio  immobiliare  adibito  a  sede  di   organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di  organismi  di
rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale,  nonche'
interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio»; 
        3.6 alla lettera cc), le parole «contenzioso amministrativo e
giurisdizionale nelle materie di competenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «interventi  inerenti  a  progetti   infrastrutturali   in
attuazione di accordi internazionali»; 
      4) al comma 4: 
        4.1 all'alinea, le  parole  «del  personale  e  degli  affari
generali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  personale,   del
bilancio, degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
Ministero»; 
        4.2 al comma 4, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: 
          «s-bis)  ottimizzazione  dei  processi  di  gestione  delle
risorse  strumentali,  energetiche  e   idriche   nell'ottica   della
sostenibilita' e della tutela dell'ambiente; 
          s-ter)  promozione   di   iniziative   per   la   mobilita'
sostenibile del  personale  del  Ministero  e  di  buone  pratiche  e
supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche
di competenza del Ministero orientate alla sostenibilita'.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Dipartimento per la mobilita' sostenibile).» -  1.  Il
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  e'  articolato   nelle
seguenti direzioni generali: 
        a) Direzione generale per le politiche integrate di mobilita'
sostenibile, la logistica e l'intermodalita'; 
        b) Direzione generale per la motorizzazione e per  i  servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione; 
        c)  Direzione  generale   per   la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto; 
        d) Direzione generale per  il  trasporto  pubblico  locale  e
regionale e la mobilita' pubblica sostenibile; 
        e) Direzione generale per la  vigilanza  sulle  Autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; 
        f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e
i servizi satellitari. 
    2. La Direzione generale per le politiche integrate di  mobilita'
sostenibile, la logistica e l'intermodalita' svolge  le  funzioni  di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
      a)  predisposizione  di  piani   strategici   della   mobilita'
sostenibile e della logistica di merci e persone; 
      b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi  logistici  e
della mobilita' di merci e persone; 
      c)  definizione  di  programmi   e   interventi   nel   settore
interportuale e logistico; 
      d) interventi finanziari e incentivanti  per  il  settore  e  a
favore dell'intermodalita'; cura delle  relazioni  e  definizione  di
accordi internazionali, anche al  di  fuori  dello  spazio  economico
europeo,  nel  settore  del  trasporto  combinato  su  strada  e  del
trasporto intermodale, negli ambiti di  competenza  della  direzione,
nonche'  conduzione  delle  negoziazioni  per  l'elaborazione   della
normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali  di
settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando
il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
      e) attuazione dei piani strategici della mobilita' sostenibile. 
    3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge
le funzioni di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di
attivita': 
      a) disciplina  amministrativa  e  tecnica  dei  veicoli  e  dei
conducenti; 
      b)  autorizzazioni  e  sperimentazione  dei  veicoli  a   guida
autonoma; 
      c)  omologazione  nazionale,  CEE   e   ECE/ONU   di   veicoli,
dispositivi e unita' tecniche indipendenti; 
      d) predisposizione di proposte normative e  disciplina  tecnica
di  settore,  ivi  compresa  quella  relativa   alle   procedure   di
omologazione e approvazione dei  veicoli  e  dei  recipienti  per  il
trasporto di merci pericolose su strada; 
      e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata; 
      f)  controlli  periodici   sul   parco   circolante   e   sulle
attrezzature di servizio; 
      g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e  della  mobilita'
eco-sostenibile; 
      h)  relazioni  internazionali  e  europee  nelle   materie   di
competenza in raccordo con gli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro; 
      i)   progettazione,   manutenzione,    evoluzione,    gestione,
popolamento e sviluppo degli archivi  nazionali  dei  veicoli  e  dei
conducenti, nonche' della base dati degli eventi di traffico; 
      l) conduzione, gestione  e  sviluppo  dei  sistemi  informativi
specialistici  e  delle  relative  basi  di  dati,  finalizzati  alla
erogazione, agli uffici della  motorizzazione  civile,  centri  prova
autoveicoli (CPA), centro  superiore  ricerche  prove  autoveicoli  e
dispositivi (CSRPAD),  alle  direzioni  generali  territoriali,  agli
utenti privati  e  operatori  professionali  dei  servizi  telematici
connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; 
      m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo
degli archivi e registri elettronici  istituiti,  quali  il  Registro
Elettronico Nazionale (REN), taxi e Noleggio  con  conducente  (NCC),
unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali
ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione  delle
competenze ad esso attribuite; 
      n) attuazione delle disposizioni del  codice  della  strada  ed
eventuali  proposte  di  revisione  dello  stesso  nelle  materie  di
competenza; 
      o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale  nelle  materie
di competenza. 
    4.  La  Direzione  generale   per   la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
      a) adozione e attuazione del piano  nazionale  della  sicurezza
stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle
infrastrutture stradali; 
      b) attuazione delle disposizioni del  codice  della  strada  ed
eventuali  proposte  di  revisione  dello  stesso  nelle  materie  di
competenza; 
      c)  sviluppo  della  normativa  tecnica  per  la   circolazione
stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e
sistemi di controllo; 
      d) omologazione dei dispositivi segnaletici  di  regolazione  e
controllo della circolazione stradale; 
      e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di  controllo  degli
accessi alle zone a traffico limitato (ZTL); 
      f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali  in
raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro  nelle
materie di competenza; 
      g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza  della
mobilita' stradale e la protezione  degli  utenti  della  strada,  in
raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico  locale,
la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi  nel  settore  del
trasporto ferroviario regionale; 
      h) attivita' di comunicazione istituzionale per la  prevenzione
e  l'informazione  in  materia  di  sicurezza  stradale  e  attivita'
inerenti all'educazione alla sicurezza stradale; 
      i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi
di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore; 
      l)  gestione  di  progetti  innovativi   anche   di   carattere
interdisciplinare, in raccordo  con  la  Direzione  generale  per  la
digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; 
      m)  gestione   della   centrale   operativa   del   Centro   di
coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e  dei
progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita'; 
      n)   disciplina   in   materia   di   trasporti   nazionali   e
internazionali di persone  e  cose  su  strada,  trasporto  combinato
intermodale e multimodale; 
      o)  licenze  e  autorizzazioni  per   trasporto   nazionale   e
internazionale di persone e cose; 
      p) predisposizione di proposte normative e  disciplina  tecnica
di settore; 
      q) procedure per l'accesso alla professione e  al  mercato  del
trasporto di persone e cose; 
      r) disciplina  e  direttive  amministrative  per  la  tenuta  e
gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN)  delle  imprese  di
trasporto su strada e  punto  di  contatto  nazionale  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n.  1071/2009  in  coordinamento,  per  gli  aspetti
tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione; 
      s) programmazione e coordinamento delle attivita' di  controllo
previste dalla normativa europea; 
      t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al comma 8; 
      u)  regolazione,  per  quanto  di  competenza,  del   trasporto
pubblico non di linea; 
      v) contenzioso amministrativo e giurisdizionale  nelle  materie
di competenza. 
    5. La Direzione generale  per  il  trasporto  pubblico  locale  e
regionale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita': 
      a) elaborazione della normativa  tecnica  ed  effettuazione  di
ricerche e  adempimenti  in  materia  di  sicurezza  dei  sistemi  di
trasporto rapido di massa quali  metropolitane,  tranvie,  filovie  e
sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili,  ascensori  e
tappeti mobili; 
      b) adempimenti in materia di sicurezza relativi  a  sistemi  di
trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane,  di  impianti  a
fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; 
      c) esame tecnico dei  progetti  di  nuova  realizzazione  o  di
modifiche sostanziali relativi ai  sistemi  di  trasporto  rapido  di
massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili  e
sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a  fune,  scale  mobili,
ascensori e tappeti mobili, ai fini del  nulla  osta  per  l'apertura
all'esercizio degli impianti  e  per  l'immissione  in  servizio  dei
sottosistemi; 
      d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei
trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma
9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e   alla
Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita  con  regio
decreto 17 gennaio 1926, n. 177; 
      e) coordinamento degli interventi  di  competenza  statale  per
l'ammodernamento, il potenziamento e  la  messa  in  sicurezza  delle
ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante  la
stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto
1990, n. 241; 
      f)   istruttoria    e    valutazione,    sotto    il    profilo
tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai  fini
della loro finanziabilita'; 
      g) gestione del fondo per il concorso dello  Stato  agli  oneri
del trasporto pubblico locale e ferroviario  regionale  istituito  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n.  135,  e
relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse  con  il
concorso   dell'Osservatorio   del    trasporto    pubblico    locale
(Osservatorio TPL); 
      h) ripartizione ed erogazione di contributi per  i  sistemi  di
trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; 
      i) gestione dell'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del
trasporto pubblico locale; 
      l)  gestione  diretta  dei  servizi   ferroviari   locali   non
attribuiti alle competenze delle Regioni; 
      m) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   esercenti   servizi   ferroviari
regionali; 
      n) partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della
normativa europea di settore e conseguente attuazione; 
      o) procedimenti in materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e
rapporti con il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  per   quanto   di
competenza; 
      p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali  trasporti  a
impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA; 
      q) interventi per la mobilita' dei pendolari e  predisposizione
delle linee guida per i piani urbani della  mobilita'  sostenibile  e
interventi di mobilita' condivisa (sharing mobility); 
      r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili. 
    6. La Direzione generale per  la  vigilanza  sulle  Autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
      a) predisposizione di proposte normative e  disciplina  tecnica
in materia di navigazione marittima; 
      b) promozione della navigazione a corto raggio; 
      c) gestione del registro internazionale delle navi; 
      d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole
e rapporti istituzionali con  la  Gestione  governativa  dei  servizi
pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di  Garda  e  di
Como; 
      e)  disciplina  e  vigilanza  sulle  attivita'  autorizzate  ed
affidate agli organismi di classificazione; 
      f) disciplina  del  bunkeraggio  delle  navi  e  normativa  sui
servizi chimici di porto; 
      g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale,
internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie  d'acqua  interne,
monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta; 
      h)  elaborazione  di  proposte  normative,   di   indirizzo   e
coordinamento in  materia  di  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro
marittimo e portuale; 
      i)  interventi  a  sostegno  della  flotta,  delle  costruzioni
navali, della ricerca e dell'innovazione; 
      l) vigilanza sugli enti di settore; 
      m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio
conservatoria nautica da diporto (UCON); 
      n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello
spazio marittimo; 
      o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna
per quanto di competenza; 
      p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con
organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in  raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
      q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e  sugli
infortuni del personale marittimo; 
      r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di  sistema
portuale,  anche  con  riferimento   all'attuazione   dei   programmi
infrastrutturali; 
      s)   indirizzo,   regolazione   e   disciplina   dei    servizi
tecnico-nautici, del lavoro nei porti e  di  altri  servizi  portuali
residuali; 
      t) disciplina generale dei porti; 
      u) esame dei documenti di pianificazione strategica di  sistema
delle Autorita' di sistema portuale; 
      v)  amministrazione  del  demanio  marittimo  per   quanto   di
competenza  e  attivita'  correlate  al  riordino   della   dividente
demaniale; 
      z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto; 
      aa)  promozione  delle  autostrade  del  mare  per  quanto   di
competenza; 
      bb)  programmazione  di  settore  e  assegnazione  di   risorse
finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; 
      cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo  del  Sistema
informativo del demanio  marittimo  (SID-il  Portale  del  Mare),  in
coordinamento con la Direzione generale per  la  digitalizzazione,  i
sistemi informativi e statistici; 
      dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi
di propulsione alternativi delle navi; 
      ee) procedimenti in materia di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
      ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai  fini
dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS; 
      gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle  materie
di competenza. 
    7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo  e
i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente
nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo  25  luglio
1997, n. 250, e all'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
      a)  disciplina  dell'aviazione  civile,  normativa  di  settore
europea e accordi internazionali; 
      b) indirizzo, vigilanza e  controllo  sugli  enti  del  settore
aereo e aeroportuale; 
      c) contratti di programma con gli enti vigilati; 
      d) indirizzo e  vigilanza  in  materia  aeronautica,  sicurezza
aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; 
      e)  provvedimenti  di  competenza   in   materia   di   demanio
aeronautico civile; 
      f) pianificazione, programmazione in  materia  di  aeroporti  e
sistemi  aeroportuali,  valutazione  dei   piani   d'investimento   e
definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere  infrastrutturali
da realizzare; 
      g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto
della tutela della concorrenza  e  delle  dinamiche  tariffarie,  per
quanto di competenza; 
      h) interventi nel  settore  dell'aviazione  civile  a  sostegno
della mobilita' dei passeggeri e delle merci; 
      i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per
la gestione dello spazio aereo; 
      l) istruttorie per l'approvazione dei  contratti  di  programma
tra ENAC e soggetti gestori; 
      m) procedimenti in materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e
rapporti con il CIPESS per quanto di competenza; 
      n) definizione di criteri di gestione dei servizi di  controllo
satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone  e  di
merci; 
      o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale  nelle  materie
di competenza. 
    8. Nell'ambito del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile
opera   il   Comitato   centrale   per   l'albo    nazionale    degli
autotrasportatori, il quale esercita le funzioni  di  competenza,  in
conformita' a quanto previsto dal  decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo  n.  165  del
2001,  nell'ambito   della   dotazione   organica   complessiva   del
Ministero.»; 
    g) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole:  «Dipartimento
per  le  opere  pubbliche,  le  risorse  umane  e  strumentali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere  pubbliche,  le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse
umane e strumentali»; 
    h) all'articolo 8, comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  «del
Ministero» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto  previsto
all'articolo 5, comma 2, lettera aa)»; 
    i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'Ufficio di
controllo interno e  gestione  dei  rischi  che,  ferme  restando  le
funzioni di competenza della Direzione generale  del  personale,  del
bilancio, degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
personale  e  degli  affari  generali  e  dell'ufficio  centrale  del
bilancio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni  di  competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita', secondo le  direttive
emanate annualmente  dal  Ministro:  controllo  di  gestione  e  risk
management delle attivita' di competenza del Ministero;  elaborazione
di proposte per l'innovazione organizzativa e dei sistemi di gestione
e controllo  dei  programmi  e  delle  attivita'  di  competenza  del
Ministero; controllo successivo di regolarita'  contabile;  controllo
successivo interno di regolarita' amministrativa  limitatamente  agli
atti non sottoposti al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  ovvero
al controllo  di  regolarita'  amministrativa  previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo  interno  ispettivo  di
regolarita' delle gestioni  dei  funzionari  delegati,  degli  agenti
contabili e  dei  consegnatari  dei  beni  del  Ministero;  controllo
ispettivo straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza  sulle
societa'  e  sugli  organismi  strumentali  vigilati   e   totalmente
controllati; vigilanza sulle societa' partecipate o  controllate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili;
vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012,  n.
190, recante disposizioni per la prevenzione e la  repressione  della
corruzione e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione.  Il
direttore generale dell'Ufficio di controllo interno e  gestione  dei
rischi e' il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.»; 
      2) dopo la lettera  c)  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente:
«c-bis) la Commissione nazionale per il  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, con il compito  di  raccogliere  e  pubblicare  informazioni  sui
dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e  di  proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla  base
dell'esperienza maturata.»; 
    l) la Tabella  A  e'  sostituita  dalla  Tabella  A  allegata  al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                   d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano gli articoli 2, 5 e 10 del decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  1°   marzo   2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  29
          aprile 2021: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
          Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare»  e'  ridenominato  «Ministero  della  transizione
          ecologica». 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 28: 
                  1)  al  comma  1,  lettera   c),   le   parole   da
          «definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica» fino  a  «attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica;» sono soppresse; 
                  2)   al   comma   2,   le   parole    «rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse; 
                b) all'art. 29, comma 1, le parole «undici  direzioni
          generali» sono sostituite dalle seguenti:  «nove  direzioni
          generali»; 
                c)  la  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  «Ministero  della  transizione
          ecologica»; 
              d) all'art. 35: 
                1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela
          del territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
          transizione ecologica»; 
                2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2. Al Ministero della transizione  ecologica  sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali.»; 
                e) all'art. 37, comma 1: 
                  1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono
          sostituite dalle seguenti: «non  puo'  essere  superiore  a
          tre»; 
                  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
          il  numero  delle  direzioni  generali  non   puo'   essere
          superiore a dieci.». 
              3.  Le  denominazioni   «Ministro   della   transizione
          ecologica»  e  «Ministero  della   transizione   ecologica»
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare»  e  «Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
              4. Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma
          2, lettera b), del decreto legislativo  n.  300  del  1999,
          come modificato  dal  presente  decreto,  le  denominazioni
          «Ministro della transizione ecologica» e  «Ministero  della
          transizione ecologica» sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e
          ovunque   presenti,   rispettivamente,   le   denominazioni
          «Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello
          sviluppo economico». 
              5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  «tutela  ambientale»  sono
          inserite le seguenti: «e la transizione ecologica». 
              6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
          dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
          lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato,  al
          fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della
          transizione ecologica. 
              7. Nell'ambito delle competenze  di  cui  all'art.  35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                a)  le  competenze  a   qualunque   titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                b) l'esercizio dei diritti di  azionista  allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
                c)  l'approvazione  della  disciplina   del   mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
              8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1),
          e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno  2021  e
          di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
              8-bis. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto  2007,
          n.  124,  le  parole:  «e  dal  Ministro   dello   sviluppo
          economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica».». 
              «Art. 5 (Disposizioni concernenti  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili).-  1.  Il
          «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   e'
          ridenominato  «Ministero  delle  infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili». 
              2. Le denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e
          della   mobilita'   sostenibili»   e    «Ministero    delle
          infrastrutture    e    della     mobilita'     sostenibili»
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente,   le   denominazioni    «Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti»   e   «Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti».». 
              «Art.  10  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              1-bis.  Fino  al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.». 
              - Si riporta  l'art.  35  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30
          agosto 1999, S.O. n. 163: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero della transizione ecologica. 
              2.  Al  Ministero  della  transizione  ecologica   sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                b) definizione  degli  obiettivi  e  delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                c)  piani  e  misure  in  materia   di   combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
          settori dell'attivita' economica, ivi compreso  quello  dei
          trasporti; 
                e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed  economia
          circolare; 
                f) tutela delle risorse idriche e relativa  gestione,
          fatta salva la competenza  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
                g) promozione di politiche di  sviluppo  sostenibile,
          nazionali e internazionali; 
                h) promozione di politiche per l'economia circolare e
          l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze
          del Ministero dello sviluppo economico; 
                i)  coordinamento  delle  misure   di   contrasto   e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                l)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  31
          ottobre 2009, S.O. n. 197. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6  novembre
          2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica  amministrazione),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012: 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23   dicembre   2020,   n.   190    (Regolamento    recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
          6 marzo 2021. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          30 dicembre 2020 (Ripartizione in capitoli delle unita'  di
          voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
          Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  per  il  triennio
          2021-2023) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  323
          del 31 dicembre 2020, S.O. n. 47. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 23 dicembre  2020,  n.  190  (Regolamento  recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti), si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 2, 3,  4  e  5  del  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
          dicembre  2020,  n.  190,  come  modificati  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). -  1.
          Il  Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso
          demandati,  e'  articolato,  a  livello  centrale,  in  tre
          Dipartimenti, come di seguito indicati: 
                a) Dipartimento per la programmazione  strategica,  i
          sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,  informativi
          e statistici; 
                b) Dipartimento per le opere pubbliche, le  politiche
          abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse
          umane e strumentali; 
                c) Dipartimento per la mobilita' sostenibile. 
              2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle
          quattordici direzioni  generali  di  cui  al  capo  III,  e
          assicurano l'esercizio organico e integrato delle  funzioni
          del Ministero. Ai sensi dell'art. 5, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 300 del 1999, i Capi  dei  Dipartimenti,  al
          fine  di   assicurare   la   continuita'   delle   funzioni
          dell'amministrazione e in attuazione  degli  indirizzi  del
          Ministro, svolgono compiti di  coordinamento,  direzione  e
          controllo degli uffici di livello dirigenziale generale  in
          cui  si  articola  ciascuno   dei   Dipartimenti   e   sono
          responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli
          uffici da questi dipendenti.Presso ciascun Dipartimento  e'
          istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale a
          supporto delle attivita' trasversali del Capo Dipartimento.
          A ciascun Ufficio di supporto e' preposto un  dirigente  di
          livello non generale, nel limite del  contingente  previsto
          dall'art. 16, comma 2. 
              3.  Sono  strutture  periferiche  del  Ministero  sette
          provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          dipendenti dal Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le
          politiche abitative e urbane, le infrastrutture  idriche  e
          le risorse umane e strumentali  nonche'  quattro  direzioni
          generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento  per  la
          mobilita' sostenibile. 
              4. Il Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
          porto e' incardinato  nell'ambito  del  Ministero,  dipende
          funzionalmente dal Ministro ed esercita i  compiti  di  cui
          all'art. 13 sulla base delle direttive  e  degli  indirizzi
          del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              5.  Sono  incardinati  nell'assetto  organizzativo  del
          Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e  gli
          organismi e le istituzioni di cui al capo  VI  che  operano
          secondo le attribuzioni definite da leggi speciali. 
              6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo  delle
          capitanerie di porto ed il Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici   costituiscono    centri    di    responsabilita'
          amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
          7 agosto 1997, n. 279.». 
              «Art.  3  (Competenze  dei  Dipartimenti).   -   1.   I
          Dipartimenti del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle
          funzioni e dei compiti  di  spettanza  statale  secondo  la
          seguente ripartizione: 
                a) Dipartimento per la programmazione  strategica,  i
          sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,  informativi
          e statistici: 
                  identificazione    delle     linee     fondamentali
          dell'assetto    del     territorio,     con     riferimento
          all'articolazione delle  infrastrutture  sul  territorio  a
          rete, in coordinamento con il  Dipartimento  per  le  opere
          pubbliche, le risorse umane e strumentali; monitoraggio dei
          progetti   internazionali   ed    europei    di    settore;
          pianificazione  strategica   di   settore;   gestione   dei
          programmi d'iniziativa europea di settore;  pianificazione,
          programmazione e gestione della rete nazionale stradale  ed
          autostradale; predisposizione e sottoscrizione  degli  atti
          convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani
          economico-finanziari;   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali  finalizzata  alla  verifica  dell'adempimento
          degli    obblighi    convenzionali;    pianificazione     e
          programmazione del trasporto ferroviario; pianificazione  e
          programmazione   delle   infrastrutture    ferroviarie    e
          dell'interoperabilita'     ferroviaria;      trasformazione
          digitale; sicurezza informatica; sviluppo  e  gestione  dei
          sistemi   informativi,   comunicazione   istituzionale    e
          consulenza tecnico-informatica agli uffici  del  Ministero;
          monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici;
          gestione dell'osservatorio per le Smart Road  e  i  veicoli
          connessi e per quelli a guida automatica; 
                b) Dipartimento per le opere pubbliche, le  politiche
          abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse
          umane e strumentali: 
                  identificazione    delle     linee     fondamentali
          dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere  di
          competenza  statale   diverse   dalle   infrastrutture   di
          trasporto a rete in coordinamento con il  Dipartimento  per
          la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete  e
          i  sistemi  informativi;  progettazione  delle  costruzioni
          civili; realizzazione di  programmi  speciali;  regolazione
          dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture;
          rapporti con organismi internazionali, europei e  nazionali
          in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi
          opere; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche
          abitative e dell'edilizia,  concernenti  anche  il  sistema
          delle  citta'  e  delle  aree  metropolitane;   repressione
          dell'abusivismo;  programmi  di  riqualificazione   urbana;
          vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione
          e  costruzioni  idriche  ed  elettriche;  pianificazione  e
          programmazione di interventi nel settore idrico;  attivita'
          consultiva in materia di norme tecniche  di  costruzione  e
          sicurezza nell'esecuzione delle opere  pubbliche;  verifica
          del rispetto dei  piani  di  sicurezza  e  delle  norme  di
          sicurezza; monitoraggio delle  costruzioni,  anche  per  la
          repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo
          della progettazione e pianificazione di interventi edilizi;
          supporto   alle   amministrazioni    pubbliche    per    la
          progettazione  della  manutenzione  di  edifici   pubblici;
          programmazione e gestione delle risorse statali inerenti  i
          grandi eventi;  gestione  delle  risorse  umane;  relazioni
          sindacali; coordinamento  e  supporto  alla  redazione  del
          bilancio del Ministero; servizi e forniture; 
                c) Dipartimento per la mobilita' sostenibile: 
                  programmazione, indirizzo, regolazione e  vigilanza
          in materia di trasporti terrestri; omologazione di  veicoli
          e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione
          in materia di trasporto intermodale;  programmazione  delle
          risorse  statali  in  materia  trasporto  pubblico  locale;
          attivita' di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai
          piani urbani della mobilita'  sostenibile;  regolazione  in
          materia di autotrasporto di persone e  cose;  attivita'  di
          indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di  trasporto
          a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei
          trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in
          materia  di  sicurezza  stradale,  prevenzione   incidenti,
          formazione e informazione dei conducenti; conduzione  della
          centrale  operativa  del  Centro  di  coordinamento   delle
          informazioni  sulla   sicurezza   stradale   (CCISS),   per
          l'erogazione  dei  servizi   di   infomobilita';   gestione
          applicativa  e   supporto   allo   sviluppo   del   sistema
          informativo  motorizzazione;  indirizzo,  pianificazione  e
          programmazione in materia di aviazione civile  e  vigilanza
          sugli   enti   di   settore;   rapporti    con    organismi
          internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto
          terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione  e
          regolazione  in  materia   di   navigazione   e   trasporto
          marittimo; vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale  e
          sulle  attivita'  nei   porti;   infrastrutture   portuali;
          attivita' di indirizzo per  la  gestione  e  la  disciplina
          d'uso delle  aree  demaniali  marittime;  programmazione  e
          gestione, previa intesa con  le  regioni  interessate,  del
          sistema idroviario padano-veneto; disciplina del  personale
          della  navigazione  marittima  e  interna,  per  quanto  di
          competenza. 
              2. A ciascun Dipartimento spettano,  nelle  materie  di
          competenza, i procedimenti  in  materia  di  infrastrutture
          strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre  2001,
          n. 443.». 
              «Art. 4 (Dipartimento per la programmazione strategica,
          i  sistemi   infrastrutturali,   di   trasporto   a   rete,
          informativi e statistici). -  1.  Il  Dipartimento  per  la
          programmazione strategica, i sistemi  infrastrutturali,  di
          trasporto a rete, i sistemi  informativi  e  statistici  e'
          articolato nelle seguenti direzioni generali: 
                a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio,
          la pianificazione e i progetti internazionali; 
                b) Direzione generale per le strade e le  autostrade,
          l'alta sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la
          vigilanza sui contratti concessori autostradali; 
                c)  Direzione  generale  per  il   trasporto   e   le
          infrastrutture ferroviarie; 
                d) Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,  i
          sistemi informativi e statistici. 
              2.  La  Direzione  generale   per   lo   sviluppo   del
          territorio, la pianificazione e i progetti  internazionali,
          supporta i tre Dipartimenti in  materia  di  programmazione
          degli investimenti e,  anche  d'intesa  con  le  competenti
          direzioni generali  degli  altri  Dipartimenti,  svolge  le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
          attivita': 
                a  )  pianificazione   strategica   in   materia   di
          infrastrutture  di  trasporto  e  governo  del  territorio,
          previo coordinamento e raccordo  con  gli  altri  Ministeri
          competenti e le regioni; 
                b)  pianificazione  dell'articolazione   territoriale
          delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale; 
                c)  piani  di  investimento  e   analisi   economiche
          relative alle infrastrutture di settore; 
                d)  programmazione  degli  interventi  di  settore  e
          relative procedure di approvazione; 
                e)      coordinamento      delle       programmazioni
          infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari,  in
          raccordo con  la  struttura  tecnica  di  missione  di  cui
          all'art. 214, comma 3, del decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50; 
                f) gestione finanziaria delle  risorse  destinate  al
          piano  nazionale  infrastrutturale  per  la  ricarica   dei
          veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E)  e  per
          le infrastrutture per i combustibili alternativi; 
                g)  coordinamento  con  la  programmazione  economica
          nazionale in ambito CIPE; 
                h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo  del
          Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
          dei  trasporti  (SIMPT),  in  raccordo  con  la   Direzione
          generale per la digitalizzazione, i sistemi  informativi  e
          la statistica; 
                i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo  della
          rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e
          del relativo Programma di finanziamento  connecting  europe
          facility (CEF); 
                l) piani  e  programmi  di  sviluppo  e  assetto  del
          territorio in ambito urbano e nelle aree interne; 
                m) fondi strutturali europei e gestione dei programmi
          europei di competenza; 
                n) esercizio dei  compiti  relativi  ai  segretariati
          tecnici dei programmi europei affidati all'Italia  ed  alla
          conseguente attivita' di gestione e pagamento; 
                o) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali
          di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni; 
                p) adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  relativi
          all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere
          infrastrutturali di rilievo nazionale; 
                q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
          materie di competenza. 
              3. La Direzione generale per le strade e le autostrade,
          l'alta sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la
          vigilanza sui contratti concessori autostradali  svolge  le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
                a) funzione  di  concedente,  indirizzo  e  vigilanza
          amministrativo-contabile    della    rete    stradale     e
          autostradale,  anche  avvalendosi  delle   societa'   miste
          regionali, e programmazione della rete ANAS S.p.a.; 
                b) predisposizione del  contratto  di  programma  con
          ANAS  S.p.a.  e  relativo  monitoraggio  degli   interventi
          infrastrutturali; 
                c) attivita' di indirizzo, vigilanza amministrativa e
          controllo operativo su ANAS  S.p.a.  e  sui  gestori  delle
          infrastrutture viarie  appartenenti  alla  rete  nazionale,
          ferma  restando  l'attivita'  di   vigilanza   tecnica   di
          competenza dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di
          seguito «ANSFISA»); 
                d)   attivita'   di   predisposizione,   gestione   e
          monitoraggio degli atti convenzionali con  ANAS  S.p.a.  ed
          Enti territoriali e societa' miste regionali, anche ai fini
          dell'approvazione delle convenzioni di  concessione  e  dei
          relativi piani economici - finanziari; 
                e) predisposizione dei bandi di gara,  convenzioni  e
          per piani economici - finanziari per l'affidamento di nuove
          concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni; 
                f) approvazione delle concessioni  di  costruzione  e
          gestione  delle  infrastrutture  viarie  e   dei   relativi
          aggiornamenti; 
                g)  vigilanza   sulle   modalita'   di   affidamento,
          sull'esecuzione dei  lavori  ai  fini  del  rispetto  degli
          obblighi contrattuali,  con  particolare  riferimento  alle
          infrastrutture prioritarie; 
                h) sviluppo delle relazioni e accordi  internazionali
          ed europei nel settore  delle  reti  di  trasporto  viario,
          compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione
          della normativa europea di settore; 
                i) approvazione dei programmi di adeguamento e  messa
          in  sicurezza  delle  infrastrutture   di   viabilita'   di
          interesse statale e locale, ferme restando le competenze di
          ANSFISA; 
                l) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza
          ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; 
                m) classificazione e declassificazione  delle  strade
          di competenza statale ai  fini  della  programmazione,  del
          monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme  di
          sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA; 
                n) sviluppo delle attivita' concernenti le  politiche
          europee   in   materia   di   infrastrutture   stradali   e
          autostradali; 
                o) gestione e  assegnazione  delle  risorse  relative
          alle  infrastrutture  stradali  di  interesse  nazionale  e
          locale; 
                p) regolazione dei servizi  stradali  e  autostradali
          riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle
          autostrade; 
                q) controllo sulla qualita' del servizio autostradale
          anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe  dei
          concessionari autostradali; 
                r)   analisi   degli   investimenti    e    vigilanza
          sull'esecuzione degli stessi da  parte  di  ANAS  S.p.a.  e
          degli altri concessionari; 
                s) analisi  dei  piani  tariffari  e  predisposizione
          della proposta annuale di adeguamento tariffario; 
                t) approvazione, nei limiti e  secondo  le  modalita'
          previsti dalle convenzioni  di  concessione,  dei  progetti
          relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale
          di interesse nazionale; 
                u) valutazione sull'ammissibilita' dei costi e  degli
          investimenti effettuati per il  calcolo  degli  adeguamenti
          tariffari annuali; 
                v)   monitoraggio   della   gestione   economica    e
          finanziaria dei concessionari e dei parametri di  solidita'
          patrimoniale e verifica  dell'andamento  finanziario  degli
          investimenti  e  delle  manutenzioni  inserite  nei   piani
          economici finanziari; 
                z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o
          la revisione del Piano economico finanziario allegato  alle
          convenzioni; 
                aa)  adozione  dei  provvedimenti  sanzionatori   nei
          confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le
          competenze di ANSFISA; 
                bb)   vigilanza   sull'adozione,   da    parte    dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico stradale e autostradale, ferme
          restando le competenze di ANSFISA; 
                cc)  procedimenti  in   materia   di   infrastrutture
          strategiche di competenza avviati ai sensi della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443; 
                dd)  sviluppo  della  mobilita'   in   bicicletta   e
          realizzazione  della  rete  nazionale  di   percorribilita'
          ciclistica, in raccordo per quanto  di  competenza  con  la
          Direzione generale per il trasporto stradale di  persone  e
          cose e per la logistica e l'intermodalita' e  la  Direzione
          generale per il trasporto  pubblico  locale,  la  mobilita'
          pubblica sostenibile e gli interventi nel  settore  per  il
          trasporto ferroviario regionale; 
                ee)  contenzioso  amministrativo  e   giurisdizionale
          nelle materie di competenza. 
              4.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  e   le
          infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza
          del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
                a) attivita' di vigilanza  sull'attuazione  dell'atto
          di concessione dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,
          ferme restando le competenze di ANSFISA; 
                b) contratti di programma, investimenti e servizi con
          il gestore della rete  ferroviaria  nazionale  e  vigilanza
          sulla relativa attuazione; 
                c)  attivita'  di   vigilanza   sull'attuazione   dei
          programmi   infrastrutturali    di    settore    e    delle
          infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi
          di messa in sicurezza; 
                d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario
          di   passeggeri   a   media   e   lunga    percorrenza    e
          regolamentazione dell'attivita'  in  materia  di  trasporto
          merci per ferrovia; 
                e)   rilascio,   revoca,   sospensione   e    riesame
          quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie; 
                f) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica,
          riferita all'esercizio e all'infrastruttura; 
                g)   rapporti   con   organismi   di   certificazione
          notificati; 
                h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per
          la definizione delle norme di settore  e  delle  specifiche
          tecniche per l'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario
          transeuropeo; 
                i) dismissione delle linee ferroviarie; 
                l)   vigilanza   sulla   gestione   del    patrimonio
          ferroviario; 
                m)  procedimenti   in   materia   di   infrastrutture
          strategiche di competenza avviati ai sensi della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443; 
                n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n.  128,  in
          materia di ferrovie storiche e turistiche; 
                o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza
          ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; 
                p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
          materie di competenza; 
              p-bis) rapporti  internazionali  in  raccordo  con  gli
          Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
              5. La Direzione generale  per  la  digitalizzazione,  i
          sistemi informativi e statistici opera al servizio dei  tre
          Dipartimenti  e  del  Comando  generale  del  Corpo   delle
          capitanerie di porto e svolge le funzioni di competenza del
          Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
                a)  trasformazione  digitale,  riorganizzazione   dei
          processi,  promozione  dei  principi   dell'amministrazione
          digitale e degli open data e  definizione  degli  indirizzi
          per  la  digitalizzazione,  in  coerenza   con   le   linee
          strategiche  dell'Agenda  digitale,  in  raccordo  con   le
          strutture di diretta collaborazione del Ministro; 
                b)   attuazione   delle   disposizioni   del   Codice
          dell'amministrazione digitale, con particolare  riferimento
          all'accesso  telematico  e  al  riutilizzo  dei  dati   del
          Ministero nonche' alla loro accessibilita'; 
                c)    coordinamento    strategico,    pianificazione,
          progettazione,    sviluppo     integrato     e     gestione
          dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di
          telecomunicazione, dei dati e dei servizi web,  dei  flussi
          informativi del Ministero, inclusi  il  monitoraggio  della
          sicurezza  informatica,  la  protezione  dei  dati   e   la
          sicurezza; 
                d) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle
          opere pubbliche (AINOP); 
                e) coordinamento relativo alle attivita' di  sviluppo
          dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero; 
                f)  supporto  tecnico-operativo  alle  strutture   di
          diretta  collaborazione  del   Ministro   coinvolte   nella
          definizione e nel monitoraggio  delle  attivita'  di  cyber
          security, comprese quelle di cui al decreto legislativo  18
          maggio 2018, n. 65 e alla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
                g)  coordinamento,  sviluppo  integrato  e   gestione
          tecnica   delle   applicazioni   e   dei   siti    internet
          istituzionali del Ministero  e  del  Comando  generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto; 
                h)   promozione   dell'innovazione   digitale   nelle
          attivita' di competenza del Ministero in  raccordo  con  le
          strutture  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   che
          monitorano il processo di digitalizzazione; 
                i) comunicazione istituzionale, formazione in  ambito
          informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del
          Ministero; 
                l) gestione dell'osservatorio per le Smart Road  e  i
          veicoli connessi e a guida automatica; 
                m) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989; 
                n) attivita' di studio finalizzata alla  elaborazione
          e al recepimento della  normativa  europea  in  materia  di
          statistiche di settore; 
                o) produzione e diffusione di  statistiche  ufficiali
          di settore; 
                p) redazione e diffusione del Conto  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
          materie di competenza.». 
              «Art.  5  (Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le
          politiche abitative e urbane, le infrastrutture  idriche  e
          le risorse umane e strumentali). - 1. Dipartimento  per  le
          opere  pubbliche,  le  politiche  abitative  e  urbane,  le
          infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali  e'
          articolato nelle seguenti direzioni generali: 
                a) Direzione  generale  per  l'edilizia  statale,  le
          politiche  abitative,  la  riqualificazione  urbana  e  gli
          interventi speciali; 
                b)  Direzione  generale  per   la   regolazione   dei
          contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; 
                c) Direzione generale del  personale,  del  bilancio,
          degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
          ministero; 
                d)   Direzione   generale   per   le   dighe   e   le
          infrastrutture idriche. 
              2.  Direzione  generale  per  l'edilizia  statale,   le
          politiche  abitative,  la  riqualificazione  urbana  e  gli
          interventi speciali svolge le funzioni  di  competenza  del
          Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
                a) realizzazione di  opere  pubbliche  di  competenza
          statale,  ivi   compresi   gli   interventi   di   edilizia
          giudiziaria,   penitenziaria,   demaniale   di   competenza
          statale, di edilizia per le opere pubbliche; 
                b)   attivita'   di   manutenzione,   costruzione   e
          ampliamento  degli  immobili  adibiti  a  uffici  pubblici,
          nonche' di quelli delle Forze armate e di  polizia  nonche'
          dei Vigili del fuoco e per  la  messa  in  sicurezza  degli
          edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati
          interregionali per le opere pubbliche; 
                c) pianificazione e sviluppo delle attivita' connesse
          alla realizzazione degli interventi da praticarsi su  opere
          pubbliche; 
                d) supporto  alle  amministrazioni  pubbliche,  anche
          locali,  per  l'esecuzione  di   interventi   sulle   opere
          pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali; 
                e)  valutazioni  tecnico-amministrative  a   supporto
          della definizione dei criteri  per  l'individuazione  delle
          zone sismiche e delle norme  tecniche  per  le  costruzioni
          proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
                f) interventi  per  la  ricostruzione  dei  territori
          colpiti  da  eventi  sismici,  in  coordinamento   con   la
          struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          deputata  all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.
          18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,
          n. 45; 
                g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; 
                h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata  e
          cooperative edilizie; 
                i) valutazioni e proposte  relative  alla  disciplina
          delle   locazioni,   dell'edilizia,   dell'urbanistica    e
          dell'espropriazione per pubblica utilita',  ferme  restando
          le competenze degli enti locali; 
                l) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio
          e  supporto  agli  enti  locali  ed  alle   regioni   nella
          individuazione e repressione dello stesso; 
                m) monitoraggio e raccolta dati  sul  fenomeno  della
          repressione delle violazioni urbanistiche  e  coordinamento
          dell'attivita' delle  commissioni  per  l'uso  della  forza
          pubblica; 
                n) osservatorio nazionale della condizione  abitativa
          di cui all'art. 59 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112; 
                o) gestione dei programmi di riqualificazione  urbana
          concernenti il recupero del  patrimonio  edilizio  e  delle
          relative   politiche   di   incentivazione,   societa'   di
          trasformazione urbana (PRUSST), contratti di quartiere; 
                p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
          materie di competenza; 
                q) interventi previsti da  leggi  speciali  e  grandi
          eventi; 
                r) gestione del «Fondo salva opere» di  cui  all'art.
          47, comma 1-bis e seguenti,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58; 
                s) gestione del «Programma innovativo  nazionale  per
          la qualita' dell'abitare», di cui all'art.  1,  comma  437,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                t) gestione del fondo per la progettazione degli enti
          locali di cui  all'art.  1,  comma  1079,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205; 
                u) gestione del Programma  «Piccoli  Comuni»  di  cui
          all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55; 
                v) politiche  sostenibili  nel  campo  dell'edilizia,
          riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di
          barriere architettoniche  e  il  contenimento  dei  consumi
          idrici e di suolo; 
                z) attivita' per la tutela e  la  salvaguardia  della
          laguna di Venezia; 
                aa) programmazione, gestione  ed  esecuzione  diretta
          degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione,
          adeguamento,  risanamento   e   restauro   sul   patrimonio
          immobiliare adibito a sede di organi  costituzionali  e  di
          rilevanza costituzionale ovvero di organismi  di  rilevanza
          internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale,  nonche'
          interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio; 
                bb)  procedimenti  in   materia   di   infrastrutture
          strategiche di competenza avviati ai sensi della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443. 
                cc) interventi inerenti a  progetti  infrastrutturali
          in attuazione di accordi internazionali. 
              3.  La  Direzione  generale  per  la  regolazione   dei
          contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere svolge
          le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti
          di attivita': 
                a) qualificazione del contraente generale e  gestione
          stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori; 
                b) rapporti con l'Autorita' nazionale anti-corruzione
          (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture; 
                c) indirizzo e regolazione nazionale e  coordinamento
          con la normativa europea in materia di  contratti  pubblici
          di lavori, servizi e forniture; 
                d) supporto e  consulenza  in  materia  di  contratti
          pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici; 
                e) attivita' di studio finalizzata alla  elaborazione
          e al recepimento della  normativa  europea  in  materia  di
          contratti pubblici; 
                f)  gestione  del  Servizio  contratti  pubblici,  in
          coordinamento   con   la   Direzione   generale   per    la
          digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; 
                g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla
          disciplina di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50,  ai  sensi   dell'art.   216   del   medesimo   decreto
          legislativo; 
                h) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; 
                i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
          materie di competenza. 
              4. La Direzione generale del personale,  del  bilancio,
          degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
          Ministero opera al servizio dei tre dipartimenti  e  svolge
          le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti
          di attivita': 
                a) supporto e coordinamento per la redazione e per la
          gestione del bilancio; 
                b)  sviluppo  di  politiche  per  il  personale,  per
          favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e
          contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie; 
                c) relazioni sindacali; 
                d) trattamento giuridico del personale, reclutamento,
          formazione e riqualificazione  del  personale;  tenuta  dei
          ruoli della dirigenza e  del  personale  non  dirigenziale,
          della matricola e dei fascicoli personali; 
                e)  trattamento   economico   e   pensionistico   del
          personale; 
                f) interventi assistenziali e previdenziali ai  sensi
          della legge 16 febbraio 1967, n. 14,  gestione  applicativa
          delle banche dati per la gestione del personale; 
                g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti
          disciplinari; 
                h) servizio ispettivo in materia di personale; 
                i) supporto al datore di lavoro per le  attivita'  di
          prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; 
                l) gestione delle procedure  amministrativo-contabili
          relative  alle  attivita'   strumentali,   alle   attivita'
          contrattuali e convenzionali del Ministero; 
                m) individuazione delle coperture finanziare per  gli
          interventi  di  competenza  del  Ministero,  attraverso  la
          verifica  e  il  monitoraggio  dell'impiego  delle  risorse
          disponibili, e supporto alle  direzioni  generali  dei  tre
          Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri; 
                n)   per   quanto   di   competenza,    aggiornamento
          dell'anagrafe  delle  prestazioni  di  cui  alla  legge  30
          dicembre 1991, n. 412; 
                o) rilascio al personale di tessere di servizio e  di
          riconoscimento; 
                p)   abilitazioni   del   personale   del   Ministero
          all'espletamento  dei  servizi  di  libera  circolazione  e
          polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  aprile   1992,   n.   285   e   successive
          modificazioni; 
                q) cura della gestione dell'ufficio relazioni con  il
          pubblico e della biblioteca del Ministero; 
                r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali  del
          Ministero e regolamentazione del loro uso; 
                s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici; 
                s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione  delle
          risorse  strumentali,  energetiche  e  idriche  nell'ottica
          della sostenibilita' e della tutela dell'ambiente; 
                s-ter) promozione  di  iniziative  per  la  mobilita'
          sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche
          e supporto alle campagne di comunicazione per  l'attuazione
          di politiche di competenza  del  Ministero  orientate  alla
          sostenibilita'. 
              5.  La  Direzione  generale   per   le   dighe   e   le
          infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del
          Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
                a) approvazione  tecnica  dei  progetti  e  vigilanza
          sulla costruzione e sulle operazioni  di  controllo  che  i
          gestori e i concessionari  sono  tenuti  ad  espletare  sul
          funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi  le
          caratteristiche  indicate  all'art.   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge  21  ottobre  1994,  n.  584,  di
          seguito  «grandi  dighe»,  e  adozione  dei   provvedimenti
          previsti dalla normativa di settore; 
                b) approvazione tecnica dei progetti di  manutenzione
          straordinaria   e   ristrutturazione,    vigilanza    sulle
          operazioni di controllo che i  gestori  e  i  concessionari
          sono tenuti ad espletare  sul  funzionamento  delle  grandi
          dighe in esercizio, e adozione dei  provvedimenti  previsti
          dalla normativa di settore; 
                c)   istruttoria   tecnica   e   approvazione   delle
          rivalutazioni  delle  condizioni  di  sicurezza  sismica  e
          idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione  dei
          relativi progetti di miglioramento e adeguamento; 
                d) approvazione tecnica dei progetti delle  opere  di
          derivazione  e  di  adduzione  all'utilizzazione,   nonche'
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          e di manutenzione che i  gestori  e  i  concessionari  sono
          tenuti ad espletare,  nonche'  adozione  dei  provvedimenti
          previsti dal regolamento di cui all'art.  6,  comma  4-bis,
          della legge 1° agosto 2002, n. 166; 
                e) approvazione  tecnica  dei  progetti  e  vigilanza
          sulla costruzione e sulle  operazioni  di  controllo  delle
          opere affidate dalle Province autonome di Trento e  Bolzano
          ai sensi dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381; 
                f) istruttoria tecnica e  parere  di  competenza  sui
          progetti  di  gestione   degli   invasi   nell'ambito   del
          procedimento di approvazione regionale; 
                g) programmazione e monitoraggio  degli  investimenti
          per l'incremento della sicurezza delle grandi dighe e delle
          loro derivazioni; 
                h) programmazione e monitoraggio  degli  investimenti
          di grandi infrastrutture idriche e delle relative opere  di
          derivazione per il contrasto  ai  fenomeni  di  siccita'  e
          alluvionali; 
                i)  procedimenti   in   materia   di   infrastrutture
          strategiche di competenza avviati ai sensi della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443; 
                l) sottoscrizione degli accordi di  Programma  Quadro
          nel settore idrico, per le materie di competenza  ai  sensi
          dell'art. 158 del codice dell'ambiente di  cui  al  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                m) attivita' concernenti l'emanazione della normativa
          tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe  e  di
          infrastrutture idriche ed elettriche; 
                n) supporto e assistenza tecnica alle componenti  del
          Servizio nazionale della Protezione civile  in  materia  di
          dighe e di infrastrutture  idriche,  compresi  i  piani  di
          laminazione; 
                o) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorita'
          di  bacino  distrettuali   e   con   le   altre   pubbliche
          amministrazioni nelle materie di competenza; 
                p) supporto allo  sviluppo  del  sistema  informativo
          relativo alle grandi dighe e alle opere di  derivazione  in
          raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione,
          i  sistemi  informativi  e  statistici  (DSIS)  e  relativa
          gestione applicativa; 
                q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
          materie di competenza. 
              6. Dipendono funzionalmente  dalla  Direzione  generale
          per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici
          per le dighe, che costituiscono articolazioni  territoriali
          del Ministero di livello dirigenziale non generale.». 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che  stabilisce
          norme comuni sulle condizioni da rispettare per  esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE) e' pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2009,  n.
          L. 300. 
              - Si riporta l'art. 8, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 8 (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto). - (Omissis). 
              9-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, con  proprio  decreto,  istituisce  un  comitato
          tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei   sistemi   di
          trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per  lo
          Stato, che esercita  anche  le  competenze  attribuite  per
          legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
          12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art.  10  della
          legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2  della  legge  29
          dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
          26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177 (Istituzione
          della commissione per le funicolari  aeree  e  terrestri  e
          nomina dei componenti della commissione stessa),  e'  stato
          registrato alla  Corte  dei  conti  il  10  febbraio  1926,
          registro n. 2, foglio n. 764, e pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926. 
              - Si riporta l'art. 15, della legge 7 agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
                «Art. 15 (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  -
          1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'art.  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di  interesse  comune.  2.  Per
          detti accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
          disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2 -bis.  A
          fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma  1
          sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24
          del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  con  firma
          elettronica  avanzata,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          o con altra firma elettronica qualificata pena la  nullita'
          degli stessi. Dall'attuazione della  presente  disposizione
          non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello  Stato.  All'attuazione  della  medesima  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste dalia legislazione vigente.». 
              - Si riporta l'art. 16-bis, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione  della
          spesa pubblica con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario): 
                «Art.16-bis(Fondo   nazionale   per    il    concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
                  a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
          di euro per l'anno  2014,  507  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2015; 
                  b) risorse  derivanti  dalla  compartecipazione  al
          gettito  dell'accisa  sul  gasolio   per   autotrazione   e
          dell'accisa sulla benzina, per l'anno  2011,  di  cui  agli
          articoli 1, commi da 295 a 299,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
          di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
          del Servizio sanitario nazionale; 
                  c) risorse derivanti  dallo  stanziamento  iscritto
          nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'art.  30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
               2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
                a) il comma 12 dell'art. 3 della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549; 
                b) i commi da 295 a 299 dell'art. i  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
                c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
                d) il  comma  3  dell'art.  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio  2013,
          sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire  e
          trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse  del
          Fondo di cui al  comma  1.  I  criteri  sono  definiti,  in
          particolare, tenendo  conto  del  rapporto  tra  ricavi  da
          traffico e  costi  dei  servizi  previsto  dalla  normativa
          nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di  trasporto
          pubblico  locale  e  di   servizi   ferroviari   regionali,
          salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei  territori
          anche con differenziazione dei servizi, e sono  finalizzati
          a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare
          e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione  dei
          servizi medesimi mediante: 
                a)  un'offerta  di   servizio   piu'   idonea,   piu'
          efficiente  ed  economica  per  il  soddisfacimento   della
          domanda di trasporto pubblico; 
                b) il progressivo incremento del rapporto tra  ricavi
          da traffico e costi operativi; 
                c) la progressiva riduzione dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
                d)   la   definizione   di   livelli    occupazionali
          appropriati; 
                e) la previsione di idonei strumenti di  monitoraggio
          e di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19,
          comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,
          con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
          dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A  seguito  della
          riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al
          presente comma, i contratti di servizio gia'  stipulati  da
          aziende di trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole
          regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, i dati economici  e  trasportistici,
          che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a  richiedere  con
          adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili,
          utili a creare una banca di dati e un  sistema  informativo
          per la verifica dell'andamento del settore, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  I  dati
          devono essere certificati con  le  modalita'  indicate  con
          apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dell'interno. I  contributi
          pubblici e i corrispettivi dei contratti  di  servizio  non
          possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
          ferroviario  che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le
          modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
                a)  le  modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
                b) la decadenza dei direttori generali degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
                c) le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.». 
              - La dotazione del fondo del citato  art.  16-bis,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' stata  rideterminata
          dall'art. 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),
          incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2  milioni
          di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per  l'anno
          2020. 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al  Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, S.O. n. 279. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250
          (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  -
          E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  177
          del 31 luglio 1997. 
              - Si riporta l'art. 37, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
          dei servizi di pubblica  utilita'  di  cui  alla  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  e'  istituita   l'Autorita'   di
          regolazione   dei   trasporti,   di   seguito    denominata
          «Autorita'», la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione.   La   sede
          dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'
          pubblica  nella  citta'  di  Torino,   laddove   idoneo   e
          disponibile, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'art. 2, comma  28,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis L'Autorita' e'  organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui  all'art.  2,  comma  7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'art.  2,
          commi da 8 a 11, della medesima legge. Il  collegio  nomina
          un segretario generale, che  sovrintende  al  funzionamento
          dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                a) a garantire, secondo metodologie  che  incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, nonche' in  relazione  alla  mobilita'
          dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
          urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
                b) a definire, se ritenuto  necessario  in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
                d) a stabilire le condizioni minime di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                g)   con   particolare   riferimento    al    settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per  gli  aspetti
          di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                h)   con   particolare   riferimento    al    settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma  2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                i)   con    particolare    riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   e,   in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                l) l'Autorita', in caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'art.  2  della  legge  14  novembre   1995,   n.   481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                m) con particolare riferimento al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                  1)  l'incremento  del  numero  delle  licenze   ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
          15 gennaio  1992,  n.  21,  fissando,  in  caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                  2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                  3)   consentire   una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                  4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                b)  determina  i  criteri  per  la  redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                c)   propone   all'amministrazione   competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                f) ordina la cessazione delle condotte  in  contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                h) favorisce l'istituzione di  procedure  semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                i) ferme restando le sanzioni previste  dalla  legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                l) applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                  1) i destinatari  di  una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                  2)  i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                m) nel caso di inottemperanza  agli  impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e   autostradali   di   cui   all'art.   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                a)    agli    oneri    derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                b) mediante un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                b-bis)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  29,   ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211,  istituito  ai  sensi   dell'art.   37   del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284
          (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5. 
              - Per l'art. 19, commi 4 e 10 del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
          veda nelle note all'art. 3. 
              Si riportano gli articoli 7, 8 e 15 del citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
          n. 190, come modificati dal presente decreto: 
                Art. 7. (Provveditorati interregionali per  le  opere
          pubbliche). - 1. Costituiscono  strutture  periferiche  del
          Ministero,  dipendenti  dal  Dipartimento  per   le   opere
          pubbliche,   le   politiche   abitative   e   urbane,    le
          infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali,  i
          Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,  di
          seguito    denominati    Provveditorati     interregionali,
          individuati secondo gli ambiti territoriali e le  sedi  che
          seguono: 
                  a)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e  la  Liguria,
          con sede in Torino e sede coordinata in Genova; 
                  b)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede  in
          Milano e sede coordinata in Bologna; 
                  c)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per il  Veneto,  il  Trentino-Alto  Adige  ed  il
          Friuli-Venezia  Giulia,  con  sede  in   Venezia   e   sedi
          coordinate in Trento e in Trieste; 
                  d)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in
          Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; 
                  e)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna,  con  sede
          in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari; 
                  f)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per la  Campania,  il  Molise,  la  Puglia  e  la
          Basilicata,  con  sede  in  Napoli  e  sedi  coordinate  in
          Campobasso, in Bari e in Potenza; 
                  g)  Provveditorato  interregionale  per  le   opere
          pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo
          e sede coordinata in Catanzaro. 
              2. A ciascun Provveditorato interregionale e'  preposto
          un dirigente di livello generale  denominato  «Provveditore
          per le opere pubbliche», nominato ai  sensi  dell'art.  19,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. E' fatta salva la facolta' per i Provveditori per le
          opere  pubbliche  di  cui  al  comma  2,   di   attribuire,
          nell'ambito dei  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non
          generali del  Provveditorato,  le  funzioni  vicarie  anche
          limitatamente ad una sede interregionale coordinata. 
              4. Il Provveditore per le opere  pubbliche  di  cui  al
          comma 1, lettera c), cura la definizione  dei  procedimenti
          pendenti in materia di demanio idrico  e  opere  idrauliche
          trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112.». 
              «Art. 8 (Competenze dei  provveditorati  interregionali
          per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando le  competenze
          in materia infrastrutturale delle Regioni e delle  Province
          autonome   di   Trento   e   Bolzano,   i    Provveditorati
          interregionali assicurano, in sede decentrata,  l'esercizio
          delle funzioni e dei compiti  di  spettanza  statale  nelle
          aree funzionali di cui all'art. 42, comma  1,  lettere  a),
          b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza,  lettera
          d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112 e dai  conseguenti  provvedimenti  di
          attuazione, i Provveditorati  interregionali  svolgono,  in
          particolare, le funzioni di competenza nei seguenti  ambiti
          di attivita': 
                a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto
          salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera aa); 
                b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e  di
          supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti
          infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri
          enti pubblici; 
                c) attivita' di supporto su base convenzionale  nella
          programmazione, progettazione ed esecuzione di opere  anche
          di competenza di  Amministrazioni  non  statali,  anche  ad
          ordinamento autonomo, economico e non, nonche'  di  Enti  e
          organismi pubblici; 
                d) attivita' di competenza statale di supporto  degli
          Uffici territoriali di governo in  materia  di  repressione
          dell'abusivismo edilizio; 
                e) supporto all'attivita' di vigilanza del  Ministero
          sull'ANAS S.p.a.; 
                f) supporto all'attivita' di gestione  da  parte  del
          Ministero dei programmi di iniziativa europea; 
                g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica  e
          popolare; 
                h) supporto alla Direzione generale per le  strade  e
          le autostrade, l'alta sorveglianza e  sulle  infrastrutture
          stradali,  e  la   vigilanza   sui   contratti   concessori
          autostradali, per le attivita' di competenza; 
                i) espletamento del servizio di polizia  stradale  di
          cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285; 
                l)  supporto  al  Consiglio  superiore   dei   lavori
          pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale,  delle
          attivita' di vigilanza di cui  al  decreto  legislativo  16
          giugno 2017, n. 106.». 
              «Art. 15 (Altri organismi operanti nel Ministero). - 1.
          Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze
          del Ministro: 
                a)  la  Direzione  generale  per  le   investigazioni
          ferroviarie,   e   marittime,   che   svolge,   anche    in
          collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro, i compiti  di  cui  al
          decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo  della
          direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  dell'11  maggio  2016  sulla   sicurezza   delle
          ferrovie, in materia di incidenti  ferroviari,  al  decreto
          legislativo  6  settembre  2011,  n.  165,  in  materia  di
          sinistri  marittimi,  e  all'art.  15-ter,  comma  4,   del
          decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          materia di incidenti sulle reti ferroviarie  funzionalmente
          isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su  tutti  i
          sistemi di trasporto ad impianti fissi,  cui  e'  preposto,
          nell'ambito  della  dotazione  organica   complessiva,   un
          dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai
          sensi dell'art. 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. La Direzione generale cura  i  rapporti
          con organismi internazionali,  europei  e  nazionali  nelle
          materie di  competenza,  in  raccordo  con  gli  uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro; 
                b) la Struttura tecnica di missione di  cui  all'art.
          214, comma 3, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50,  che  si  avvale  di  un   contingente   di   personale
          individuato dal decreto  attuativo  del  citato  art.  214,
          nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   previste    a
          legislazione  vigente.  Il  Ministro   puo'   nominare   il
          coordinatore  della  Struttura  tecnica  di  missione   fra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  in
          possesso di capacita' adeguata alle  funzioni  da  svolgere
          avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,   culturali   e
          scientifici e alle esperienze maturate; 
                c) l'Ufficio di  controllo  interno  e  gestione  dei
          rischi che, ferme restando le funzioni di competenza  della
          Direzione  generale  del  personale,  del  bilancio,  degli
          affari generali e della gestione sostenibile del  personale
          e  degli  affari  generali  e  dell'ufficio  centrale   del
          bilancio di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  svolge  le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
          attivita', secondo le  direttive  emanate  annualmente  dal
          Ministro: controllo di gestione  e  risk  management  delle
          attivita' di  competenza  del  Ministero;  elaborazione  di
          proposte per l'innovazione organizzativa e dei  sistemi  di
          gestione e controllo dei programmi  e  delle  attivita'  di
          competenza   del   Ministero;   controllo   successivo   di
          regolarita'  contabile;  controllo  successivo  interno  di
          regolarita'  amministrativa  limitatamente  agli  atti  non
          sottoposti al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20,  ovvero  al  controllo  di  regolarita'  amministrativa
          previsto dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123;
          controllo interno ispettivo di regolarita'  delle  gestioni
          dei funzionari  delegati,  degli  agenti  contabili  e  dei
          consegnatari dei beni del  Ministero;  controllo  ispettivo
          straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza  sulle
          societa'  e  sugli   organismi   strumentali   vigilati   e
          totalmente   controllati;    vigilanza    sulle    societa'
          partecipate   o    controllate    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili; vigilanza  su
          ANSFISA; funzioni di cui alla legge  6  novembre  2012,  n.
          190,  recante  disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione.    Il    direttore    generale
          dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi  e'
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
                c-bis) la  Commissione  nazionale  per  il  dibattito
          pubblico  di  cui  all'art.  22,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  con  il  compito  di
          raccogliere  e  pubblicare   informazioni   sui   dibattiti
          pubblici in corso di svolgimento o conclusi e  di  proporre
          raccomandazioni per lo svolgimento del  dibattito  pubblico
          sulla base dell'esperienza maturata.».