Art. 2 
 
 
  Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
 
  1. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici  dirigenziali
di livello non  generale,  alla  definizione  dei  relativi  compiti,
nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra  le  strutture  di
livello dirigenziale generale e alla  ripartizione,  nelle  strutture
centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti  del  personale
delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59): 
                «Art.   4   (Disposizioni   sull'organizzazione).   -
          (omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              (omissis).».