ART. 2 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 
 
1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-ter, come introdotto  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  e'
inserito il seguente: 
 
                           "ART. 9-quater 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 
 
1. A far data dal 1° settembre 2021  e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo: 
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello
Stretto di Messina; 
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di
tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; 
d) autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
e)  autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con  conducente,   ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale. 
 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i  loro  delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
 
4.-La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".