ART. 4 
 
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in  materia  di
                   spettacoli aperti al pubblico) 
 
1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni
sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5,  commi
2 e 3, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e'  possibile
prevedere  modalita'  di  assegnazione  dei  posti   alternative   al
distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
 
2. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  per  la
partecipazione del pubblico agli eventi e  competizioni  sportivi  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
zona  bianca  la  capienza  consentita  al  chiuso  non  puo'  essere
superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata. 
 
3. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  gli
spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  in  zona  bianca  la  capienza
consentita al chiuso non puo' essere superiore al  35  per  cento  di
quella massima autorizzata nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di
spettatori superiore a 2500.