ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico) 1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' possibile prevedere modalita' di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.