ART. 5 
 
                   (Disposizioni di coordinamento) 
 
1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere  utilizzate,  oltre
che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui  agli  articoli
9-ter  e  9-quater  del  medesimo  decreto-legge  n.  52  del   2021,
introdotti dal presente decreto. 
 
2.  Le  somme  confluite  sul  conto  corrente  di  tesoreria   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli  articoli  40  e
42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  sono  trasferite,
per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli
obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale  del
commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  previa  iscrizione  sul  fondo  per  le
emergenze  nazionali  nell'ambito   del   bilancio   autonomo   della
Presidenza del consiglio dei ministri.