ART. 6 
 
       (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino) 
 
1. Ai soggetti in possesso di un  certificato  di  vaccinazione  anti
SARS-Cov-2 rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  della
Repubblica di San Marino, nelle more  dell'adozione  della  circolare
del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali,  e
comunque  non  oltre  il  15  ottobre  2021,  non  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9-bis,  9-ter  e  9-quater,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.