ART. 7 
 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti
 degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio) 
 
1. In considerazione  dell'attacco  subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del 15 settembre 2021. 
 
2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali  adottano  ogni  misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole  durata  e
la celere conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  con
priorita' per quelli da considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di
motivate istanze degli interessati. 
 
3. In caso di inoperativita' dei  siti  istituzionali  della  Regione
Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui  al
comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.