ART. 8 
 
              (Proroga del contingente "Strade sicure") 
 
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da  parte  delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 ottobre 2021. 
 
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma  1  e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.751.765  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
 
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
4. Ai  fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.