La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Programma  pluriennale  per  la  diffusione  e  l'utilizzazione   dei
         defibrillatori semiautomatici e automatici esterni 
 
  1. La presente legge  e'  volta  a  favorire,  nel  rispetto  delle
modalita' indicate  dalle  linee-guida  di  cui  all'accordo  del  27
febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della  salute  18
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del  6  giugno
2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei  defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE): 
    a)  presso  le  sedi  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che  abbiano
servizi aperti al pubblico; 
    b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie  e  nei  porti,  a
bordo dei mezzi di trasporto aerei,  ferroviari,  marittimi  e  della
navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,
senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno  due
ore e,  comunque,  presso  i  gestori  di  pubblici  servizi  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
di servizi di trasporto extraurbano in concessione. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze  e  per  la  pubblica  amministrazione,
sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e'  definito  il  programma  pluriennale  per
favorire la progressiva diffusione  e  l'utilizzazione  dei  DAE  nei
luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma  1,  con  priorita'
per le scuole di ogni ordine  e  grado  e  per  le  universita',  nel
rispetto dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  e  sono  stabilite  le
modalita' di  accesso  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al
medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha  la
durata di cinque anni e  puo'  essere  aggiornato,  con  le  medesime
modalita' previste per la  sua  definizione,  per  tenere  conto  del
livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito  durante  il
periodo di programmazione di riferimento. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per l'installazione di  DAE,  opportunamente
indicati con apposita segnaletica, favorendo ove  possibile  la  loro
collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico. 
  4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di  cui
al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione dalla societa' Consip Spa ovvero dalle  centrali
di committenza regionali. 
  5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  2,
sono concessi contributi nel limite di 2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione  « Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente   articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera
          b), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 2 (Finalita' e  ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis 
              2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: 
                a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          nel rispetto del riparto di competenza di cui  all'articolo
          117  della  Costituzione,  ivi  comprese  le  autorita'  di
          sistema portuale,  nonche'  alle  autorita'  amministrative
          indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 
                b) ai gestori di servizi pubblici,  ivi  comprese  le
          societa' quotate,  in  relazione  ai  servizi  di  pubblico
          interesse; 
                c) alle societa' a controllo pubblico, come  definite
          nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse  le
          societa' quotate di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
          p), del medesimo decreto che non rientrino nella  categoria
          di cui alla lettera b).». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».