Art. 2
Installazione dei DAE nei luoghi pubblici
1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui
all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli
enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di
disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni
di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove
possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e
un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in
maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione
internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso
l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei
centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture
aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi
bilanci e della normativa vigente.