Art. 2 
 
              Installazione dei DAE nei luoghi pubblici 
 
  1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale  di  cui
all'articolo 1, comma 2, e dai  suoi  successivi  aggiornamenti,  gli
enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di
disciplinare l'installazione, nel proprio territorio,  di  postazioni
di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. 
  2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove
possibile,  in  teche  accessibili  al  pubblico  24  ore  su  24   e
un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in
maniera  ben   visibile   e   univoca,   secondo   la   codificazione
internazionale corrente. 
  3. Gli enti  territoriali  possono  incentivare,  anche  attraverso
l'individuazione di misure  premiali,  l'installazione  dei  DAE  nei
centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e  nelle  strutture
aperte al  pubblico,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  rispettivi
bilanci e della normativa vigente.