Art. 3
Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e'
consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al
personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di
personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto
arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del
codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti
requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di
sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla
rianimazione cardiopolmonare»;
b) il titolo e' sostituito dal seguente: «Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici e automatici».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 legge 3 aprile
2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2001, n. 88 con le modifiche apportate anche nel titolo
dalla presente legge, recante: «Utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici»:
«Art. 1.
1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico
e' consentito anche al personale sanitario non medico,
nonche' personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attivita' di rianimazione
cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non
sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e'
comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico
o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti
di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del
codice penale a colui che, non essendo in possesso dei
predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a
una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un
defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il
rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal
Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1
puo' essere svolta anche dalle organizzazioni
medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano
un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di
formazione.».