Art. 3 
 
             Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120 
 
  1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'uso del defibrillatore  semiautomatico  o  automatico  e'
consentito anche  al  personale  sanitario  non  medico,  nonche'  al
personale non sanitario che abbia ricevuto una  formazione  specifica
nelle  attivita'  di  rianimazione  cardiopolmonare.  In  assenza  di
personale sanitario o non sanitario formato,  nei  casi  di  sospetto
arresto cardiaco e'  comunque  consentito  l'uso  del  defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a  chi  non  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui al primo  periodo.  Si  applica  l'articolo  54  del
codice penale a colui che,  non  essendo  in  possesso  dei  predetti
requisiti, nel tentativo  di  prestare  soccorso  a  una  vittima  di
sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede  alla
rianimazione cardiopolmonare»; 
    b)  il  titolo  e'  sostituito  dal   seguente:   «Utilizzo   dei
defibrillatori semiautomatici e automatici». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  legge  3  aprile
          2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2001, n. 88 con le modifiche  apportate  anche  nel  titolo
          dalla presente legge, recante: «Utilizzo dei defibrillatori
          semiautomatici e automatici»: 
              «Art. 1. 
              1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico
          e' consentito anche  al  personale  sanitario  non  medico,
          nonche' personale non  sanitario  che  abbia  ricevuto  una
          formazione  specifica  nelle  attivita'   di   rianimazione
          cardiopolmonare. In assenza di personale  sanitario  o  non
          sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e'
          comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico
          o automatico anche a chi non sia in possesso dei  requisiti
          di cui al primo  periodo.  Si  applica  l'articolo  54  del
          codice penale a colui che,  non  essendo  in  possesso  dei
          predetti requisiti, nel tentativo di  prestare  soccorso  a
          una vittima  di  sospetto  arresto  cardiaco,  utilizza  un
          defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare. 
              2. Le regioni e le province  autonome  disciplinano  il
          rilascio da parte delle aziende sanitarie  locali  e  delle
          aziende   ospedaliere   dell'autorizzazione    all'utilizzo
          extraospedaliero dei defibrillatori da parte del  personale
          di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
          competente per territorio o, laddove non  ancora  attivato,
          sotto  la  responsabilita'  dell'azienda  unita'  sanitaria
          locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
          dei  criteri  indicati  dalle  linee  guida  adottate   dal
          Ministro della sanita', con proprio decreto, entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              2-bis. La formazione dei soggetti di  cui  al  comma  1
          puo'   essere    svolta    anche    dalle    organizzazioni
          medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
          operanti nel settore dell'emergenza sanitaria  che  abbiano
          un rilievo nazionale  e  che  dispongano  di  una  rete  di
          formazione.».