Art. 4
Utilizzo dei DAE da parte di societa' sportive che usufruiscono di
impianti sportivi pubblici
1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le
seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « nelle competizioni e negli allenamenti»;
b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui al
comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di
condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In
ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa
del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente,
a cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le
caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle
parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonche' gli
orari di accessibilita' al pubblico. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo
alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 settembre 2012, n. 214, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). - 1.
All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di
cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del
tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.".
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e
successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
"I distributori automatici per la vendita al pubblico
di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica
dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo
2001, n. 125, e' inserito il seguente:
«Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di
bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande
alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita',
tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre
mesi.».
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi
pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
attraverso distributori automatici che non consentano la
rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei
dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di
una volta si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione
dell'attivita' per tre mesi.".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua
pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di
dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite
in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la
percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha
nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa
percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale
storica per giochi similari. In caso di violazione, il
soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa
pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta
per violazione della normativa di riferimento. Per le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o
ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al
costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni
sulla probabilita' di vincita.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria
e secondaria la valenza educativa del tema del gioco
responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della
propria autonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi
all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al
solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di
scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto
vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle
sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni
diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del
divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui
al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale ovvero del punto di offerta del gioco con
vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita',
tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emana un decreto per la progressiva
introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche
volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai
giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica
su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente
destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti
degli esercizi presso i quali sono installati gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di
strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia
locale le violazioni delle norme in materia di giochi con
vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie
attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le
attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a pianificare forme di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro
rappresentanze regionali o nazionali. Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri
dispositivi salvavita nelle competizioni e negli
allenamenti.
11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui
al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici,
di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli
impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere
registrato presso la centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a
cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione del
dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la
data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie
e piastre adesive, nonche' gli orari di accessibilita' al
pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».