Art. 4 
 
Utilizzo dei DAE da parte di societa' sportive  che  usufruiscono  di
                     impianti sportivi pubblici 
 
  1. All'articolo 7 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le
seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: « nelle competizioni e negli allenamenti»; 
    b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
      «11-bis. E' fatto obbligo alle  societa'  sportive  di  cui  al
comma  11,  che  utilizzano  gli  impianti  sportivi   pubblici,   di
condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.  In
ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa
del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente,
a  cui  devono  essere  altresi'  comunicati,  attraverso   opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione  del  dispositivo,  le
caratteristiche, la marca, il modello,  la  data  di  scadenza  delle
parti deteriorabili, quali batterie e piastre  adesive,  nonche'  gli
orari di accessibilita' al  pubblico.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». 
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro della salute  provvede  a  modificare  il
decreto del Ministro della salute 24 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al  fine  di  adeguarlo
alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente   articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo  7  del   decreto-legge   13
          settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
          lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto  livello  di
          tutela della salute), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 settembre 2012, n. 214, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012,  n.  263,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). -  1.
          All'articolo  25  del  testo  unico   delle   leggi   sulla
          protezione ed assistenza della maternita'  e  infanzia,  di
          cui  al  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,   e
          successive modificazioni, il primo e il secondo comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
              "Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di
          chiedere    all'acquirente,     all'atto     dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
          in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
              Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
          a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti  del
          tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
          piu' di una volta si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la  sospensione,  per  tre
          mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.". 
              2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e
          successive modificazioni, dopo il primo comma  e'  aggiunto
          il seguente: 
              "I distributori automatici per la vendita  al  pubblico
          di  prodotti  del  tabacco  sono  dotati  di   un   sistema
          automatico    di    rilevamento    dell'eta'     anagrafica
          dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i  sistemi  di
          lettura  automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
          dalla pubblica amministrazione.". 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  del  presente
          articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
          adottati alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              3-bis. Dopo l'articolo  14-bis  della  legge  30  marzo
          2001, n. 125, e' inserito il seguente: 
              «Art. 14-ter (Introduzione del divieto  di  vendita  di
          bevande alcoliche a minori). - 1.  Chiunque  vende  bevande
          alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
          dell'acquisto, l'esibizione di un documento  di  identita',
          tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
          sia manifesta. 
              2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
          chiunque  vende  bevande  alcoliche  ai  minori   di   anni
          diciotto. Se il fatto e' commesso  piu'  di  una  volta  si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
          2.000  euro  con  la  sospensione  dell'attivita'  per  tre
          mesi.». 
              3-ter. All'articolo 689  del  codice  penale,  dopo  il
          primo comma sono inseriti i seguenti: 
              "La stessa pena di cui al primo comma si applica a  chi
          pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
          attraverso distributori automatici che  non  consentano  la
          rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore  mediante
          sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui  al
          periodo precedente non si applica qualora sia presente  sul
          posto personale incaricato di effettuare il  controllo  dei
          dati anagrafici. 
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso  piu'  di
          una volta  si  applica  anche  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con  la  sospensione
          dell'attivita' per tre mesi.". 
              3-quater.  Fatte  salve  le   sanzioni   previste   nei
          confronti di chiunque eserciti illecitamente  attivita'  di
          offerta di giochi con vincita  in  denaro,  e'  vietata  la
          messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico  esercizio,
          di   apparecchiature   che,   attraverso   la   connessione
          telematica,  consentano  ai  clienti   di   giocare   sulle
          piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
          on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
          distanza, ovvero da  soggetti  privi  di  qualsiasi  titolo
          concessorio o autorizzatorio  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'. 
              4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il
          gioco con vincite  in  denaro  nel  corso  di  trasmissioni
          televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali  o
          cinematografiche rivolte ai  minori  e  nei  trenta  minuti
          precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.  E'
          altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'  sulla
          stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  e  nelle
          sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
          destinati alla visione dei minori.  Sono  altresi'  vietati
          messaggi pubblicitari concernenti il gioco con  vincite  in
          denaro  su  giornali,   riviste,   pubblicazioni,   durante
          trasmissioni televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
          cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
          si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
                a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della  sua
          pratica; 
                b) presenza di minori; 
                c) assenza di formule di avvertimento sul rischio  di
          dipendenza    dalla    pratica    del    gioco,     nonche'
          dell'indicazione della  possibilita'  di  consultazione  di
          note informative sulle probabilita' di  vincita  pubblicate
          sui siti istituzionali  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione  ai  sensi   della   legislazione   vigente,
          dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  dei
          singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti  di
          raccolta dei giochi. 
              4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono  vincite
          in denaro deve riportare in modo  chiaramente  visibile  la
          percentuale di probabilita' di vincita che il  soggetto  ha
          nel  singolo  gioco  pubblicizzato.   Qualora   la   stessa
          percentuale non sia definibile, e' indicata la  percentuale
          storica per giochi similari.  In  caso  di  violazione,  il
          soggetto proponente  e'  obbligato  a  ripetere  la  stessa
          pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
          di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
          indicando nella stessa i requisiti  previsti  dal  presente
          articolo nonche' il fatto che la  pubblicita'  e'  ripetuta
          per violazione  della  normativa  di  riferimento.  Per  le
          lotterie  istantanee  indette  dal  1°   gennaio   2019   o
          ristampate da tale data, i  premi  eguali  o  inferiori  al
          costo della giocata non  sono  compresi  nelle  indicazioni
          sulla probabilita' di vincita. 
              5. Formule di avvertimento sul  rischio  di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo , comma 6, lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
          b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
          del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita
          come attivita' principale l'offerta di scommesse su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P. 
              5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca segnala agli istituti di istruzione  primaria
          e secondaria  la  valenza  educativa  del  tema  del  gioco
          responsabile  affinche'  gli  istituti,  nell'ambito  della
          propria   autonomia,   possano    predisporre    iniziative
          didattiche volte a rappresentare  agli  studenti  il  senso
          autentico  del  gioco  e  i  potenziali   rischi   connessi
          all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 
              6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
          comma 4 e il proprietario del mezzo  con  cui  il  medesimo
          messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
          una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
          cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni  di
          cui al comma 5 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
          del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
          relative agli apparecchi di cui  al  citato  articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica  al
          solo soggetto titolare della sala o del punto  di  raccolta
          dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita  in  cui
          si  esercita  come  attivita'   principale   l'offerta   di
          scommesse, la sanzione si applica  al  titolare  del  punto
          vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
          contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle
          sanzioni  e'  competente  l'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione,  ai  sensi  della   legislazione   vigente,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi  provvede  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
          modificazioni. 
              7. Le disposizioni di cui ai  commi  4,  5  e  6  hanno
          efficacia dal 1° gennaio 2013. 
              8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni  di  cui
          all'articolo 24, commi 20, 21 e  22,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di  anni
          diciotto l'ingresso  nelle  aree  destinate  al  gioco  con
          vincite in denaro interne alle sale  bingo,  nonche'  nelle
          aree  ovvero  nelle  sale  in   cui   sono   installati   i
          videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera
          b), del testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773  del
          1931, e nei punti  di  vendita  in  cui  si  esercita  come
          attivita'  principale  quella  di   scommesse   su   eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. La  violazione  del
          divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
          del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di  cui
          al presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,
          del locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con
          vincite in denaro identifica  i  minori  di  eta'  mediante
          richiesta di  esibizione  di  un  documento  di  identita',
          tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia  manifesta.  Il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva
          introduzione  obbligatoria  di  idonee  soluzioni  tecniche
          volte a bloccare automaticamente l'accesso  dei  minori  ai
          giochi,  nonche'  volte  ad  avvertire  automaticamente  il
          giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 
              9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, di intesa con la  Societa'  italiana  degli
          autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato,  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,  pianifica
          su base annuale almeno diecimila controlli,  specificamente
          destinati al contrasto del gioco  minorile,  nei  confronti
          degli  esercizi  presso  i  quali   sono   installati   gli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),
          del testo unico di cui al regio decreto n.  773  del  1931,
          ovvero vengono svolte  attivita'  di  scommessa  su  eventi
          sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi,  collocati  in
          prossimita' di istituti scolastici primari e secondari,  di
          strutture sanitarie ed ospedaliere,  di  luoghi  di  culto.
          Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
          possono essere segnalate da parte degli agenti  di  Polizia
          locale le violazioni delle norme in materia di  giochi  con
          vincite in denaro constatate,  durante  le  loro  ordinarie
          attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
          luoghi deputati  alla  raccolta  dei  predetti  giochi.  Le
          attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, tenuto conto degli  interessi  pubblici  di
          settore,  sulla  base  di  criteri,  anche  relativi   alle
          distanze da istituti di istruzione primaria  e  secondaria,
          da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi  di  culto,
          da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede  di
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  provvede   a   pianificare   forme   di
          progressiva ricollocazione dei punti della rete  fisica  di
          raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  di
          cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
          modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai
          predetti luoghi. Le  pianificazioni  operano  relativamente
          alle concessioni di  raccolta  di  gioco  pubblico  bandite
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
          nuova   concessione,   in   funzione   della   dislocazione
          territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
          delle strutture sanitarie ed  ospedaliere,  dei  luoghi  di
          culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai  fini  di
          tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
          all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di  ogni
          altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
          incluse  proposte  motivate  dei  comuni  ovvero  di   loro
          rappresentanze    regionali     o     nazionali.     Presso
          l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
          seguito della sua incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un  osservatorio  di
          cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
          della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
          delle famiglie e dei giovani,  nonche'  rappresentanti  dei
          comuni,  per  valutare  le   misure   piu'   efficaci   per
          contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
          della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
          e' corrisposto alcun emolumento,  compenso  o  rimborso  di
          spese. 
              11. Al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici e automatici  (DAE)  e  di  eventuali  altri
          dispositivi   salvavita   nelle   competizioni   e    negli
          allenamenti. 
              11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di  cui
          al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici,
          di  condividere  il  DAE  con  coloro  che  utilizzano  gli
          impianti  stessi.  In  ogni  caso,  il  DAE   deve   essere
          registrato presso la  centrale  operativa  del  sistema  di
          emergenza sanitaria "118"  territorialmente  competente,  a
          cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
          modulistica   informatica,   l'esatta   collocazione    del
          dispositivo, le caratteristiche, la marca, il  modello,  la
          data di scadenza delle parti deteriorabili, quali  batterie
          e piastre adesive, nonche' gli orari di  accessibilita'  al
          pubblico. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».