Art. 5
Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e
all'uso del DAE
1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iniziative di
formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le
tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del
defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione
delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle
iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di
attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto
della sensibilita' connessa all'eta'. Le predette iniziative sono
estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario ».
2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, programmando le attivita', anche
in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.
Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16
ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione
cardiopolmonare», puo' altresi' dedicare iniziative specifiche di
informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo
soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come modificato
dalla presente legge:
«10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte
agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche
di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,
anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con
il contributo delle realta' del territorio. Le iniziative
di formazione di cui al presente comma devono comprendere
anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base,
l'uso del defibrillatore semiautomatico e auto-matico
esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di
formazione devono essere adottate speciali misure di
attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere
conto della sensibilita' connessa all'eta'. Le predette
iniziative sono estese al personale docente e al personale
amministrativo tecnico e ausiliario.».