Art. 5 
 
Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base  e
                           all'uso del DAE 
 
  1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,
sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  « Le  iniziative  di
formazione di cui al  presente  comma  devono  comprendere  anche  le
tecniche  di  rianimazione  cardiopolmonare  di   base,   l'uso   del
defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione
delle  vie  aeree  da  corpo  estraneo.   Nell'organizzazione   delle
iniziative di formazione devono essere adottate  speciali  misure  di
attenzione nei confronti degli studenti,  in  modo  da  tenere  conto
della sensibilita' connessa all'eta'.  Le  predette  iniziative  sono
estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico  e
ausiliario ». 
  2. Le scuole di ogni ordine  e  grado,  nell'ambito  della  propria
autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo, programmando le  attivita',  anche
in rete, in accordo con le strutture  sanitarie  e  di  volontariato.
Ogni scuola,  nell'ambito  della  propria  autonomia,  il  giorno  16
ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione
cardiopolmonare», puo' altresi'  dedicare  iniziative  specifiche  di
informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di  primo
soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
  3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il comma 10 dell'articolo 1 della legge 13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «10. Nelle scuole secondarie  di  primo  e  di  secondo
          grado sono realizzate,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica, iniziative  di  formazione  rivolte
          agli studenti, per promuovere la conoscenza delle  tecniche
          di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia  scolastica,
          anche  in  collaborazione  con  il  servizio  di  emergenza
          territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale  e  con
          il contributo delle realta' del territorio.  Le  iniziative
          di formazione di cui al presente comma  devono  comprendere
          anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di  base,
          l'uso  del  defibrillatore  semiautomatico  e   auto-matico
          esterno  e  la  disostruzione  delle  vie  aeree  da  corpo
          estraneo.   Nell'organizzazione   delle    iniziative    di
          formazione  devono  essere  adottate  speciali  misure   di
          attenzione nei confronti degli studenti, in modo da  tenere
          conto della sensibilita'  connessa  all'eta'.  Le  predette
          iniziative sono estese al personale docente e al  personale
          amministrativo tecnico e ausiliario.».