Art. 6 
 
Registrazione dei DAE presso le centrali  operative  del  sistema  di
                      emergenza sanitaria «118» 
 
  1.  Al  fine  di  consentire,  in  caso  di  arresto  cardiaco,  la
tempestiva  localizzazione  del  DAE  piu'  vicino   e   di   fornire
indicazioni  per  il  suo  reperimento  ai  chiamanti  o   ad   altri
soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, i soggetti pubblici e privati gia' dotati di un
DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118» territorialmente  competente,  specificando
il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello,
l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilita' al pubblico, la data
di scadenza delle  parti  deteriorabili,  quali  batterie  e  piastre
adesive, nonche' gli eventuali nominativi dei  soggetti  in  possesso
dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per  i  DAE  acquistati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
all'atto della  vendita  il  venditore  deve  comunicare,  attraverso
modulistica informatica,  alla  centrale  operativa  del  sistema  di
emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente,  sulla  base
dei  dati  forniti  dall'acquirente,  il  luogo  dove   e'   prevista
l'installazione del  DAE  e  il  nominativo  dell'acquirente,  previa
autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
  2. Nei luoghi pubblici presso i quali e' presente un DAE registrato
ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile
del   corretto   funzionamento   dell'apparecchio   e   dell'adeguata
informazione  all'utenza.  La  centrale  operativa  del  sistema   di
emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei
dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date
di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE. 
  3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio  remoto
della centrale operativa del sistema di emergenza  sanitaria  « 118 »
piu' vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo
stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e  di
segnalare eventuali malfunzionamenti. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente   articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.