Art. 6
Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria «118»
1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la
tempestiva localizzazione del DAE piu' vicino e di fornire
indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri
soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti pubblici e privati gia' dotati di un
DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando
il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello,
l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilita' al pubblico, la data
di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre
adesive, nonche' gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso
dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso
modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, sulla base
dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove e' prevista
l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
2. Nei luoghi pubblici presso i quali e' presente un DAE registrato
ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile
del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata
informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei
dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date
di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto
della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 »
piu' vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo
stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di
segnalare eventuali malfunzionamenti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.