Art. 7 
 
         Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  accordo  stipulato  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'
operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile
integrata con i servizi  delle  centrali  operative  del  sistema  di
emergenza  sanitaria  «118»  per  la  rapida  geolocalizzazione   dei
soccorritori e dei DAE piu' vicini al luogo  ove  si  sia  verificata
l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di
cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base
volontaria negli archivi informatici  della  centrale  operativa  del
sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000
euro annui per ciascuno degli anni dal  2021  al  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  le  centrali  operative  del
sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le
chiamate   di   emergenza,   secondo   un   protocollo   definito   e
standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le  istruzioni
da seguire, in attesa dell'arrivo  dei  mezzi  di  soccorso,  per  le
manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso  del  DAE
nonche', ove possibile, le indicazioni utili  a  localizzare  il  DAE
piu' vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza. 
  4. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  2,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente   articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.