Art. 7
Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita'
operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile
integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei
soccorritori e dei DAE piu' vicini al luogo ove si sia verificata
l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di
cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base
volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del
sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge le centrali operative del
sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le
chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e
standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni
da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le
manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE
nonche', ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE
piu' vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.