Art. 8 
 
           Campagne di informazione e di sensibilizzazione 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  la  cultura  del  primo  soccorso  in
situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione,  promuove  ogni  anno  negli  istituti  di
istruzione primaria e secondaria una  campagna  di  sensibilizzazione
rivolta al personale  docente  e  non  docente,  agli  educatori,  ai
genitori e agli studenti, finalizzata a  informare  e  sensibilizzare
sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE. 
  2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito  delle  campagne
periodiche  di  sensibilizzazione  sociale,   la   diffusione   della
conoscenza  degli  elementi  di  primo  soccorso  e  delle   tecniche
salvavita,  provvedendo  altresi'  ad  informare  in  modo   adeguato
sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto
cardiaco. L'attivita' di informazione e di sensibilizzazione  di  cui
al presente comma costituisce messaggio  di  utilita'  sociale  e  di
pubblico interesse ai sensi dell'articolo  3  della  legge  7  giugno
2000, n. 150. 
  3. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero dello sviluppo economico  assicura  che  nel  contratto  di
servizio  con  la  societa'  concessionaria  del  servizio   pubblico
radiotelevisivo  sia  previsto  l'obbligo  di  riservare   spazi   di
informazione nella programmazione  televisiva  pubblica  nazionale  e
regionale. 
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al  relativo  onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali »  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  7
          giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle   attivita'   di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          giugno 2000, n. 136: 
              «Art. 3 (Messaggi di utilita'  sociale  e  di  pubblico
          interesse). - 1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
          interesse, che  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
          radiotelevisivo puo' trasmettere a  titolo  gratuito.  Alla
          trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
          presente comma sono riservati tempi non  eccedenti  il  due
          per cento di ogni ora di programmazione e l'uno  per  cento
          dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
          Le emittenti  private,  radiofoniche  e  televisive,  hanno
          facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi  per
          passaggi gratuiti. 
              2. Nelle concessioni per la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva e' prevista la riserva di  tempi  non  eccedenti
          l'uno per cento dell'orario settimanale  di  programmazione
          per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al  comma
          1. 
              3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge  e
          dalle    disposizioni    relative    alla     comunicazione
          istituzionale   non   pubblicitaria,   le    concessionarie
          radiotelevisive e  le  societa'  autorizzate  possono,  per
          finalita'  di  esclusivo  interesse  sociale,   trasmettere
          messaggi di utilita' sociale. 
              4. I messaggi di cui  al  comma  3  non  rientrano  nel
          computo degli indici di affollamento  giornaliero  ne'  nel
          computo degli indici di affollamento orario  stabiliti  dal
          presente articolo. Il tempo di  trasmissione  dei  messaggi
          non puo', comunque, occupare piu'  di  quattro  minuti  per
          ogni giorno di  trasmissione  per  singola  concessionaria.
          Tali  messaggi  possono  essere  trasmessi   gratuitamente;
          qualora  non  lo  fossero,  il  prezzo   degli   spazi   di
          comunicazione contenenti messaggi di utilita'  sociale  non
          puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo  di
          listino ufficiale indicato dalla concessionaria.».