Art. 8
Campagne di informazione e di sensibilizzazione
1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in
situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, promuove ogni anno negli istituti di
istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione
rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai
genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare
sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.
2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne
periodiche di sensibilizzazione sociale, la diffusione della
conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche
salvavita, provvedendo altresi' ad informare in modo adeguato
sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto
cardiaco. L'attivita' di informazione e di sensibilizzazione di cui
al presente comma costituisce messaggio di utilita' sociale e di
pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno
2000, n. 150.
3. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di
servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di
informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e
regionale.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 3 (Messaggi di utilita' sociale e di pubblico
interesse). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
interesse, che la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti
l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma
1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e
dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per
finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel
computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel
computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal
presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi
non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per
ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.
Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non
puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di
listino ufficiale indicato dalla concessionaria.».