Art. 9 
 
         Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche 
 
  1. Nei  territori  in  cui  sono  presenti  minoranze  linguistiche
riconosciute, le disposizioni della presente legge si  applicano  nel
rispetto della relativa lingua di minoranza. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia