Art. 9 Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche 1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della relativa lingua di minoranza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia