Art. 9
Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche
1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche
riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel
rispetto della relativa lingua di minoranza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia