Art. 2 
 
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle  strutture  sanitarie
  che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi  di
  sezione ospedaliera 
 
  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021: 
    a) nelle  strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199
posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e
l'elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
    b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui  all'articolo  3,
comma  1,  per  il  tramite  di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
    c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  vengono  impartite,   dalla   competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 
  2. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco  puo'
nominare, quali  componenti  dei  medesimi,  personale  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designato
dalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,
soggetti appartenenti alle organizzazioni di  protezione  civile  che
abbiano  manifestato  la  propria  disponibilita'.  A  tal  fine,  le
organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai  loro
aderenti di segnalare i  propri  nominativi  ai  sindaci  dei  comuni
interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno  2021.  In  ogni
caso la nomina  puo'  essere  disposta  solo  previo  consenso  degli
interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco  provvede  alla
nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle
liste elettorali del comune. 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  speciali
composti anch'essi da personale delle unita' speciali di  continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui
al comma 1, possono  essere  istituiti,  presso  uno  o  piu'  uffici
elettorali  di  sezione  di   riferimento   diversi   dalle   sezioni
ospedaliere, seggi speciali di cui  all'articolo  9  della  legge  23
aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui  al
comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto  degli
elettori  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e,   successivamente,
all'inserimento  delle  schede  votate  nelle   urne   degli   uffici
elettorali di sezione di riferimento, ai  fini  dello  scrutinio.  Ai
componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di
riferimento sono impartite,  dalla  competente  autorita'  sanitaria,
indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie
concernenti le operazioni elettorali. 
  5. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione  di  seggi
speciali nel comune, sentita la commissione elettorale  circondariale
e previa intesa tra  i  sindaci  interessati,  puo'  comunque  essere
istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni. 
  6.  Al  fine  di  garantire  adeguate   condizioni   di   sicurezza
nell'espletamento delle fasi di  raccolta  del  voto  degli  elettori
positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o  domiciliare  e  di
tutti coloro che si trovano in isolamento  fiduciario,  limitatamente
alle consultazioni elettorali  dell'anno  2021,  i  componenti  delle
sezioni elettorali ospedaliere istituite presso  strutture  sanitarie
che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
  7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3,
4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario  previsto  dall'articolo  1
della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021. 
  8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle
sezioni elettorali  ospedaliere  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.