Art. 5 
 
Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei  Comites
                           per l'anno 2021 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'espletamento
delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero (COMITES), si  applicano  fino  al  31  dicembre  2021  le
seguenti disposizioni: 
    a)  il  numero  minimo  di  sottoscrizioni   richieste   per   la
presentazione delle liste di cui  all'articolo  15,  comma  3,  della
legge 23 ottobre 2003,  n.  286,  e'  fissato  in  cinquanta  per  le
collettivita' composte da un numero  di  cittadini  italiani  fino  a
cinquantamila e  in  cento  per  quelle  composte  da  un  numero  di
cittadini italiani superiore a cinquantamila; 
    b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste  dei
candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  2003,   n.   395,   e'   esente   da
autenticazione, se e' corredata di copia non autenticata di un valido
documento  di  identita'  o  di   riconoscimento   o   di   documento
equipollente ai sensi dell'articolo 35  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  anche  rilasciato  dalle
competenti autorita' del Paese di residenza.