Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. L'articolo 11 del regolamento di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Contenuto della domanda di marchio). - 1. Salvo  quanto
stabilito  dall'articolo  148,  comma  1,  del  Codice  in  tema   di
ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre
a quanto indicato all'articolo 156 del Codice: 
      a) il cognome, il nome, la nazionalita' e  il  domicilio  della
persona fisica o la denominazione, la sede e  la  nazionalita'  della
persona giuridica o dell'ente richiedente.  L'Ufficio  puo'  chiedere
che il richiedente fornisca i numeri di telefono o  altre  coordinate
per  la  comunicazione  con  strumenti  elettronici  secondo   quanto
stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti  e
marchi. Il richiedente indica o elegge  il  suo  domicilio  ai  sensi
dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per  ciascun  richiedente
si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti piu' di  uno,
viene preso in considerazione soltanto il primo  indirizzo  indicato,
salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto; 
      b)   l'indicazione   della   tipologia   di   marchio   e    la
rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo  11-bis  del
presente regolamento; 
      c) la domanda di registrazione che ha  ad  oggetto  un  marchio
collettivo ai sensi dell'articolo 11 del  Codice,  o  un  marchio  di
certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve  essere
corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento
concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi  ai  marchi  in
questione; 
      d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali e'
richiesta la registrazione del  marchio,  unitamente  all'indicazione
del numero della classe cosi'  come  indicato  nella  classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi risultante  dalla  versione
dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della  domanda,
ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati
dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e  servizi
appartenenti  alla  classe  prescelta  cosi'  come  risultante  dalla
versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito  della
domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del
titolo della classe viene interpretata come richiesta  di  protezione
dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e
i  servizi  richiesti  possono  essere  selezionati  integralmente  o
parzialmente, con le modalita' tecniche indicate dall'Ufficio, da  un
elenco di termini accettati dall'Ufficio; 
      e) qualora venga  rivendicata,  a  norma  dell'articolo  4  del
Codice, la priorita' di una domanda anteriore, e'  indicata  la  data
del deposito, il numero  di  domanda  o  registrazione,  il  tipo  di
priorita' e il Paese nel quale essa e' stata presentata. Il documento
attestante la  priorita',  qualora  non  allegato  alla  domanda,  e'
integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento; 
      f) qualora venga rivendicata,  a  norma  dell'articolo  18  del
Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso  che
riporti la denominazione  dell'esposizione  e  la  data  della  prima
presentazione dei prodotti o dei servizi; 
      g) la  traduzione  in  lingua  italiana  del  marchio  se  esso
comprende parole di senso compiuto espresse  in  altra  lingua  e  la
traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini
o numeri diversi da quelli arabi o romani; 
      h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.».