Art. 11 
 
                  Inserimento dell'articolo 11-bis 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. Dopo l'articolo 11 del  regolamento  di  attuazione  del  Codice
della proprieta' industriale e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Rappresentazione del marchio). - 1. Il  marchio  e'
rappresentato  in  qualsiasi  forma  idonea,  purche'  possa   essere
riprodotto nel registro in modo chiaro  e  preciso,  onde  consentire
alle autorita' competenti e al pubblico di determinare con  chiarezza
e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. 
    2. La rappresentazione  del  marchio  definisce  l'oggetto  della
registrazione e puo' essere accompagnata da una descrizione. 
    3. Le diverse tipologie di marchio sono cosi' rappresentate: 
      a) marchio denominativo: il marchio  costituito  esclusivamente
da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o
da una loro combinazione e' rappresentato attraverso una riproduzione
del segno secondo modalita' standard di scrittura e di  disposizione,
senza riproduzione grafica o colori; 
      b) marchio figurativo: il marchio  in  cui  vengono  utilizzati
caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure  una
riproduzione grafica  o  un  colore,  compresi  i  marchi  costituiti
esclusivamente da  elementi  figurativi  o  da  una  combinazione  di
elementi denominativi e figurativi, e' rappresentato  attraverso  una
riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi  elementi  e,  se
del caso, i colori; 
      c) marchio di forma tridimensionale: il marchio  costituito  da
una forma tridimensionale o comprendente una tale forma,  compresi  i
contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, e'
rappresentato  attraverso  una  riproduzione  grafica  della   forma,
comprese  immagini  elaborate  al  computer,   o   una   riproduzione
fotografica. La riproduzione grafica o fotografica  puo'  comprendere
diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso  da  quello
elettronico, la rappresentazione e' costituita da un numero di vedute
del marchio non superiori a cinque; 
      d) marchio  di  posizionamento:  il  marchio  costituito  dalla
modalita' specifica di posizionamento o apposizione dello stesso  sul
prodotto,  e'  rappresentato  attraverso  una  riproduzione  che   ne
individua adeguatamente la  posizione  nonche'  la  dimensione  o  la
proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non
fanno   parte   dell'oggetto   della   registrazione   sono   esclusi
visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate.
La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi
la modalita' di apposizione del segno sui prodotti; 
      e)  marchio  a   motivi   ripetuti:   il   marchio   costituito
esclusivamente  da  un  insieme   di   elementi   che   si   ripetono
regolarmente, e' rappresentato attraverso  una  riproduzione  che  ne
mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione e'  accompagnata
da una descrizione che specifichi la  regolarita'  della  ripetizione
degli elementi; 
      f) il marchio di colore: 
        1)  marchio  di  colore   unico:   qualora   sia   costituito
esclusivamente da un unico colore, senza contorni,  e'  rappresentato
attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione
di  tale  colore  mediante  un  riferimento  a  un  codice  cromatico
generalmente riconosciuto; 
        2) marchio costituito da una combinazione di colori:  qualora
sia costituito esclusivamente da una  combinazione  di  colori  senza
contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione che mostra  la
disposizione  sistematica  della  combinazione  di  colori  in   modo
costante e  predeterminato,  accompagnata  dall'indicazione  di  tali
colori mediante un riferimento a  un  codice  cromatico  generalmente
riconosciuto. Puo'  essere  altresi'  aggiunta  una  descrizione  che
precisi la disposizione sistematica dei colori; 
      g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente  da  un
suono o da una combinazione di  suoni,  rappresentato  attraverso  un
file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione
accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione  puo'
essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di
suono; 
      h) marchio di movimento: il marchio costituito da un  movimento
o da un  cambiamento  di  posizione  degli  elementi  del  marchio  o
comprendente  tale  movimento   o   cambiamento,   e'   rappresentato
attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche  in
sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento  di  posizione.
Qualora siano utilizzate immagini  statiche,  esse  sono  numerate  e
accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero
delle immagini statiche e i limiti di  dimensione  massima  dei  file
video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5; 
      i)  marchio   multimediale:   il   marchio   costituito   dalla
combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione,
e'  rappresentato  attraverso  un  file  audiovisivo  contenente   la
combinazione di immagine e di suono, entro  i  limiti  di  dimensione
massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato
da descrizione esplicativa; 
      l) marchio olografico: il marchio costituito  da  elementi  con
caratteristiche olografiche,  e'  rappresentato  attraverso  un  file
video o una riproduzione grafica o fotografica contenente  le  vedute
necessarie per individuare adeguatamente l'effetto  olografico  nella
sua interezza, entro i limiti di  dimensione  stabiliti  con  decreto
indicato dal comma 5. 
    4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle  tipologie  di
cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in piu' di una di  tali
tipologie, la sua rappresentazione e' conforme agli standard  di  cui
al comma 1 e puo' essere accompagnato da una descrizione. 
    5.  Qualora  la   rappresentazione   sia   fornita   in   formato
elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni  del  file
elettronico nonche' ogni altra specifica pertinente. 
    6. Qualora la  domanda  sia  fornita  in  versione  cartacea,  il
marchio  e'  riprodotto  su  carta  bianca  comune  e   deve   essere
inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza
e 8 cm in altezza.».