Art. 12 Modifiche all'articolo 15 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 15 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il numero della domanda originaria;».
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 15 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Divisione della domanda di marchio in domande parziali). - 1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria e' oggetto di una o piu' domande parziali. 2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere: a) il numero della domanda originaria; b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in piu' di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale; d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria. 3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.»