Art. 13 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 16 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, al comma 1, la parola «invia»  e'  sostituita
dalla seguente:  «comunica»  e  le  parole  «una  notifica  di»  sono
sostituite dalla seguente: «un». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo  dell'articolo  16  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 16 (Esame  dei  marchi  internazionali).  -  1.
          Qualora,  a  seguito   dell'esame   effettuato   ai   sensi
          dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e
          Marchi ritenga che il marchio non possa essere  registrato,
          in tutto o in parte, comunica  all'Organizzazione  Mondiale
          della Proprieta' Intellettuale un  rifiuto  provvisorio  ex
          officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento
          deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali  si  basa
          il   rifiuto,   con   riferimento   alle   condizioni    di
          registrabilita'   dei   marchi   nazionali,   oggetto    di
          accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma  1,  lettera
          a) del Codice, ed il termine entro  il  quale  il  titolare
          della registrazione internazionale, tramite  un  mandatario
          nominato  ai  sensi  dell'articolo  201  del  Codice,  puo'
          presentare le proprie deduzioni. 
                2. Se il titolare della registrazione internazionale,
          previa  indicazione  o  elezione  di  domicilio  ai   sensi
          dell'articolo 197, comma 1  del  Codice,  non  presenta  le
          proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero  se
          l'Ufficio ritiene di  non  dover  accogliere  le  deduzioni
          formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  emette  un
          provvedimento di conferma del rifiuto, che e' comunicato al
          titolare  della  registrazione  internazionale  o  al   suo
          mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del  Codice.
          Contro  tale  provvedimento   e'   ammesso   ricorso   alla
          Commissione dei ricorsi, ai  sensi  degli  articoli  135  e
          seguenti  del  Codice,  entro  il  termine  perentorio   di
          sessanta   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione del provvedimento.  Se  il  rifiuto  riguarda
          soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento
          di rifiuto indica i prodotti e i servizi  per  i  quali  il
          marchio non e' registrabile. 
                3.  Al   termine   del   procedimento   avviato   con
          l'emissione ex  officio  di  un  rifiuto  provvisorio  alla
          registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti  e  Marchi  invia
          all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale: 
                  a) una notifica di ritiro del rifiuto  provvisorio,
          se ritiene che sussistano le condizioni per  assicurare  la
          protezione del marchio in Italia; 
                  b) una notifica di rifiuto definitivo,  se  ritiene
          che  il  marchio  non  sia  registrabile  in  Italia  e  il
          provvedimento di conferma del rifiuto di cui  al  comma  2,
          comunicato al titolare della registrazione internazionale o
          al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per  decorso  dei
          termini di impugnazione o si siano conclusi  gli  eventuali
          ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il  rifiuto
          riguarda soltanto una parte  dei  prodotti  e  servizi,  il
          provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi  per
          i quali il marchio non e' registrabile.».