Art. 14 Modifiche all'articolo 17 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 All'articolo 17 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «, debitamente» e «nello Stato» sono soppresse e le parole «articolo 197, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,».
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 17 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17 (Marchi collettivi internazionali). - 1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio. 2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.».