Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  All'articolo 17 del regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale, al comma  1,  le  parole  «,  debitamente»  e
«nello Stato» sono soppresse e le parole «articolo 197, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo  dell'articolo  17  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 17 (Marchi collettivi internazionali). - 1. Per
          i  marchi  collettivi  internazionali,  registrati   presso
          l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai
          sensi   dell'Accordo   di   Madrid   sulla    registrazione
          internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a  tale
          Accordo,   copia,   sottoscritta   dal   richiedente,   del
          regolamento che  disciplina  l'uso  del  marchio,  previsto
          dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa
          elezione di domicilio ai  sensi  dell'articolo  147,  comma
          3-bis, del Codice o tramite mandatario, nominato  ai  sensi
          dell'articolo  201  del  Codice,  direttamente  all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui
          l'Organizzazione Mondiale  della  Proprieta'  Intellettuale
          notifica  la  registrazione   internazionale   o   la   sua
          estensione successiva all'Ufficio. 
              2. Il regolamento, se redatto  in  altra  lingua,  deve
          essere accompagnato dalla  traduzione  in  lingua  italiana
          dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.».