Art. 15 Modifiche all'articolo 18 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 18 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».
Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Domanda di rinnovazione del marchio). - 1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonche' il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione e' richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. 2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.».