Art. 16 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 21 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e  le  parole
«articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo  147,  comma
3-bis,»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
      «La domanda  di  brevetto  per  invenzione  che  ha  alla  base
materiale  biologico  di  origine  animale  o  vegetale  contiene  la
dichiarazione di provenienza del materiale  biologico  utilizzato  di
cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice.»; 
    c) al comma  4,  le  parole  «all'articolo  160,  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 52, comma 1, e  160,  comma
4,». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo  dell'articolo  21  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della  domanda
          di brevetto). - 1.  Salvo  quanto  stabilito  dall'articolo
          148, comma 1  del  Codice  in  tema  di  ricevibilita',  la
          domanda  di  concessione   di   brevetto   per   invenzione
          industriale o per modello di utilita' deve contenere  oltre
          a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice,  il
          cognome, il nome, la  nazionalita'  e  il  domicilio  della
          persona  fisica  o  la  denominazione,   la   sede   e   la
          nazionalita'   della   persona   giuridica   o    dell'ente
          richiedente. Il richiedente, se  risiede  all'estero,  deve
          eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma
          3-bis, del Codice. 
                2. La domanda di brevetto per invenzione che ha  alla
          base materiale biologico di  origine  animale  o  vegetale,
          contiene la  dichiarazione  di  provenienza  del  materiale
          biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma  2,
          del Codice. La mancanza della dichiarazione  e'  anno  tata
          sul registro dei titoli di proprieta' industriale. 
                3. La descrizione di cui all'articolo 160,  comma  3,
          lettera a) e comma 4, del Codice deve: 
                  a)  specificare  il  campo  della  tecnica  a   cui
          l'invenzione fa riferimento; 
                  b) indicare lo stato  della  tecnica  preesistente,
          per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile  alla
          comprensione  dell'invenzione  ed  all'effettuazione  della
          ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti  a  documenti
          specifici; 
                  c)  esporre  l'invenzione  in  modo  tale  che   il
          problema tecnico e la  soluzione  proposta  possano  essere
          compresi; 
                  d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; 
                  e)  descrivere  in  dettaglio  almeno  un  modo  di
          attuazione dell'invenzione, fornendo esempi  appropriati  e
          facendo  riferimento  ai  disegni,  laddove  questi   siano
          presenti; 
                  f) indicare esplicitamente,  se  cio'  non  risulti
          gia'   ovvio   dalla    descrizione    o    dalla    natura
          dell'invenzione, il modo in cui  l'invenzione  puo'  essere
          utilizzata in ambito industriale. 
                4. Le rivendicazioni di cui agli articoli 52, comma 1
          e 160, comma 4, del Codice definiscono  le  caratteristiche
          specifiche  dell'invenzione  per   le   quali   si   chiede
          protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo
          supporto  nella  descrizione  ed  essere  redatte   in   un
          documento separato secondo le seguenti formalita': 
                  a)  devono  essere  indicate   con   numeri   arabi
          consecutivi; 
                  b)  la  caratteristica  tecnica  rivendicata   deve
          essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e'
          consentito solo a scopo di maggior chiarezza; 
                  c) le  caratteristiche  tecniche  menzionate  nelle
          rivendicazioni, qualora facciano  riferimento  ai  disegni,
          possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti
          illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento
          non costituisce una limitazione della rivendicazione.».