Art. 16 Modifiche all'articolo 21 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 21 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,»; b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice.»; c) al comma 4, le parole «all'articolo 160, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4,».
Note all'art. 16: - Il testo dell'articolo 21 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita' deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. 2. La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale, contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice. La mancanza della dichiarazione e' anno tata sul registro dei titoli di proprieta' industriale. 3. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve: a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento; b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi; d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale. 4. Le rivendicazioni di cui agli articoli 52, comma 1 e 160, comma 4, del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalita': a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza; c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.».