Art. 17 
 
                  Inserimento dell'articolo 24-bis 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. Dopo l'articolo 24 del  regolamento  di  attuazione  del  Codice
della proprieta' industriale e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis (Istanza di  limitazione).  -  1.  Il  titolare  del
brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76,  comma  2,  del
Codice, dopo il passaggio in giudicato  della  sentenza  di  nullita'
parziale,  informa  tempestivamente  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia
di  quest'ultima  per  la  pubblicazione  sul   Bollettino   di   cui
all'articolo 189 del Codice. 
    2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del
Codice.».