Art. 18 
 
                      Modifiche all'articolo 25 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 25 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e  le  parole
«articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo  147,  comma
3-bis,»; 
    b) al comma 2 la parola  «art.»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«articolo». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo  dell'articolo  25  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 25 (Domanda  di  registrazione  del  disegno  o
          modello). - 1. Salvo quanto  stabilito  dall'articolo  148,
          comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda  di
          registrazione del disegno o modello deve contenere oltre  a
          quanto indicato all'articolo 167, comma 1,  del  Codice  il
          cognome, il nome, la  nazionalita'  e  il  domicilio  della
          persona  fisica  o  la  denominazione,   la   sede   e   la
          nazionalita'   della   persona   giuridica   o    dell'ente
          richiedente. Il richiedente, se  risiede  all'estero,  deve
          eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma
          3-bis, del Codice. 
                2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il
          campione dei prodotti stessi di cui all'articolo 167, comma
          2 del Codice, deve rappresentare il disegno  o  modello  in
          modo chiaro e completo. 
                3. Se il colore o i  colori  del  disegno  o  modello
          costituiscono  caratteristiche  di   cui   si   chiede   la
          registrazione, la riproduzione  deve  essere  eseguita  nel
          colore o nei colori rivendicati. 
                4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello  o
          dei prodotti nonche' all'eventuale descrizione si applicano
          le indicazioni previste all'articolo  22.  La  riproduzione
          grafica puo' anche essere ottenuta mediante la  fotografia,
          la stampa o un processo analogo. 
                5.  In  caso  di  disegni  o  modelli  per   prodotti
          industriali aventi fondamentalmente  due  sole  dimensioni,
          puo'  essere  presentata,  in  luogo   della   riproduzione
          grafica, una tavola su  cui  e'  fissato  il  campione  del
          prodotto la cui  fabbricazione  deve  formare  oggetto  del
          diritto  esclusivo.  Questa  disposizione  si  applica   ad
          esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai  merletti,  alle
          carte da parati. 
                6. Qualora la  registrazione  sia  richiesta  per  un
          deposito multiplo, ove si tratti di  modelli  per  prodotti
          industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni,  i
          singoli modelli devono essere individuati o da  altrettante
          riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su  cui  sono
          fissati i rispettivi campioni. 
                7. La descrizione, se  presentata,  puo'  concludersi
          con  una  o  piu'  rivendicazioni  in  cui  sia   indicato,
          specificamente, cio' che si intende debba  formare  oggetto
          di registrazione.».